FAST FIND : FL7349

Flash news del
25/11/2022

Abusi edilizi - Interventi successivi alla richiesta di condono

La trasformazione/ampliamento del manufatto oggetto di istanza di condono impedisce la sanatoria perché non consente la verifica delle opere da regolarizzare.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il Comune aveva respinto la domanda di condono edilizio per un deposito di circa 80 mq. in quanto dal fascicolo in possesso dell’Ufficio comunale erano emerse delle incongruenze e difformità. In sostanza l’attuale consistenza edilizia del manufatto non coincideva con quella per la quale era stata richiesta la sanatoria sia per dimensioni, sia per destinazione (dagli inziali 80 mq. non residenziali si era passati a un fabbricato di più piani adibito in parte a residenza). Inoltre il Comune rilevava la mancanza di una serie di documenti che avrebbero dovuto essere allegati ai sensi dell’art. 35 della L. 47/1985 alla domanda di condono (quali una descrizione delle opere da sanare, una apposita dichiarazione corredata da documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato dei lavori, ecc.) e della dimostrazione dell'ultimazione dei lavori in relazione alla volumetria da sanare.
Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che l’edificio era esistente già da un anno prima della richiesta di sanatoria. Inoltre intendeva presentare una SCIA in sanatoria dopo aver ottenuto il condono per la parte del fabbricato adibita a uso residenziale.

MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONDONO - In proposito il TAR Campania-Napoli 15/11/2022, n. 7078 ha affermato che la trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all'Amministrazione di verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono.
Pertanto, in caso di trasformazione o ampliamento dei manufatti già oggetto di domanda di condono, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono e rilasciare il relativo titolo ma è tenuto a sanzionare le opere con l'ordine di demolizione.
I giudici hanno ricordato che sui manufatti non sanati non è e consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell'abuso principale.

DATA DI ULTIMAZIONE DELL’OPERA - Quanto alla data di realizzazione e ultimazione dell’intero fabbricato il TAR ha richiamato la giurisprudenza che in materia ha affermato i seguenti principi:
- stante la straordinarietà del beneficio del condono edilizio, è onere del richiedente provare, in modo rigoroso, che l'epoca di realizzazione delle opere sia antecedente a quella dettato dalla legge;
- tale onere va assolto con elementi probatori stringenti o con l'allegazione di documenti altamente probanti;
- non può mai sostenersi che l'amministrazione debba farsi carico di accertare l'epoca dell'abuso.
A tale ultimo riguardo è stato precisato che l'onere della prova in ordine all'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava sul richiedente, in quanto, mentre l'amministrazione non è, normalmente, in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul punto, l'interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza in ordine all'epoca di realizzazione dell'abuso.
Sul tema si veda anche la Nota Condono edilizio e onere della prova dell’ultimazione dei lavori.

Infine il TAR ha ritenuto che l’intervento successivamente eseguito dal ricorrente sull’immobile non potesse essere trattato alla stregua del consentito “completamento funzionale” in quanto lo stesso era stato considerevolmente ampliato rispetto alla superfice e ai volumi inizialmente dichiarati.

CONCLUSIONI - In conclusione, la mancata allegazione della documentazione alla domanda di condono come pure l’inconfutabile successiva trasformazione del manufatto in epoca posteriore alla presentazione della stessa rendevano legittimo il diniego adottato dal Comune.

Dalla redazione