FAST FIND : FL7342

Flash news del
21/11/2022

Acquisizioni dei Comuni non capoluogo di provincia

Il Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) interviene sullo sblocca cantieri del 2019 (D.L. 32/2019), con ulteriori disposizioni in merito alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni non capoluogo di provincia.

L’art. 10 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), reca disposizioni in merito alle acquisizioni dei Comuni non capoluogo di provincia.

LA NORMA DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI 2019 - L’art. 1 del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “Decreto Sblocca cantieri”), aveva disposto, alla lettera a), la sospensione dell’applicazione dell’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4. Detto comma disciplina le modalità con cui i Comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, e prevede in particolare che i Comuni in questione sono tenuti a procedere secondo una delle seguenti modalità:
* ricorrendo a una Centrale di committenza o a Soggetti aggregatori qualificati;
* mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
* ricorrendo alla Stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane o gli Enti di area vasta ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56.
Il termine della sospensione era inizialmente fissato al 31/12/2020, ed era poi stato prorogato prima al 31/12/2021 dall’art. 8 D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), comma 7, e poi al 30/06/2023 dall’art. 52 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni-bis”).
Il tutto, con la conseguenza che - stante la sospensione delle disposizioni suddette - sono applicabili fino al 30/06/2023 le disposizioni valevoli per tutte le stazioni appaltanti, ai sensi degli altri commi dell’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 (vedi Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione).

LE LIMITAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL 2021 - Il citato art. 52 del D.L. 77/2021 aveva poi integrato la disposizione prevista alla lettera a) dell’art. 1 del D.L. 32/2019, comma 1, limitando l’applicazione della sospensione ivi prevista alle procedure non finanziate, in tutto o in parte, dalle risorse del Regolamento UE 2021/240 (che ha istituito lo strumento di sostegno tecnico, anche per l’attuazione delle riforme incluse nei Piani nazionali di ripresa e resilienza) e del Regolamento UE 2021/241 (che ha istituito il dispositivo per il Piano per la ripresa e la resilienza - PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’art. 1 del D.L. 59/2021.
In pratica, per le opere afferenti il PNRR o il PNC, si è previsto che Comuni non capoluogo di provincia potessero continuare ad applicare la norma - altrimenti sospesa - di cui all’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4.
L’art. 52 del D.L. 77/2021 ha in aggiunta specificato che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori - oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019 - anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia.

IL NUOVO INTERVENTO DEL DECRETO AIUTI-QUATER - Con un nuovo intervento sul punto, l’art. 10 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), ha a sua volta disposto che la modifica appena illustrata, introdotta dall’art. 52 del D.L. 77/2021 (forse impropriamente qualificata nel testo dell’art. 10 del D.L. 176/2022 come “obbligo”), è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera a).
Le soglie in questione sono le seguenti:
* per lavori 150.000 euro:
* per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 139.000 euro.

IL TESTO COORDINATO DELLA NORMA - Per completezza, si riporta di seguito il testo coordinato dall’art. 1 del D.L. 34/2019, comma 1, lettera a), come modificato dall’art. 10 del D.L. 176/2022, comma 1. Le modifiche introdotte sono in grassetto.

Art. 1 del D.L. 32/2019

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Dalla redazione