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22/12/2022

Superbonus, tutte le novità punto per punto con esempi

PUBBLICATO IN G.U. IL D.L. 18/11/2022, n. 176. Scadenza per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni; Scadenza per unifamiliari e unità funzionalmente autonome; Riapertura titolari di prima casa a basso reddito; Calcolo limite di reddito con esempi; Terzo settore; Compensazione crediti acquisiti in 10 anni su richiesta.

Si riportano di seguito i testi commentati dell’art. 119 del D.L. 34/2020, nelle parti modificate dal D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater” - convertito in legge dalla L. 13/01/2023, n. 6), nonché le ulteriori  disposizioni recate dal suddetto decreto, corredate da commenti ed esempi.

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, primo periodo modificato
Scadenza Superbonus per condomini, edifici uniproprietario 2-4 abitazioni e Onlus, OdV e APS

Testo coordinato definitivo: Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Commento: per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni si attua la riduzione al 90% della detrazione per le spese sostenute nel 2023 (resta il “decalage” già previsto al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025), compresi trainati. Stesso discorso per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Per le condizioni e le eccezioni di applicazione vedi avanti.

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Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, secondo periodo modificato
Scadenza Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome

Testo coordinato definitivo: Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Commento: Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, proroga per le spese sostenute fino al 31/03/2023 per gli interventi che hanno già rispettato il requisito del 30% dei lavori eseguiti al 30/09/2022 (vedi per dettagli su tale scadenza Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre).

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Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, terzo periodo NUOVO
Riapertura Superbonus per nuovi interventi su unifamiliari e unità funzionalmente autonome, per titolari di prima casa con reddito inferiore a limite stabilito

Testo nuovo definitivo: Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Commento: Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 per i nuovi interventi avviati a partire dal 01/01/2023, ma solo per le prime case e per i soggetti che siano proprietari oppure usufruttuari/usuari nonché con reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000 Euro, da calcolarsi secondo un meccanismo specificamente individuato come previsto dal successivo comma 8-bis.1, vedi a seguire.

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Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis.1, NUOVO
Calcolo limite di reddito per riapertura Superbonus per nuovi interventi su unifamiliari e unità funzionalmente autonome

Testo nuovo definitivo: Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.

Commento: Il comma reca le modalità per il calcolo del reddito, rinviando a una tabella, allegata al decreto, che si riporta di seguito unitamente ad esempi di calcolo.

Tabella 1-bis

 

Numero di parti

Contribuente

1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

 

* un familiare

si aggiunge 0,5

* due familiari

si aggiunge 1

* tre o più familiari

si aggiunge 2

 

ESEMPI DI CALCOLO
1 - Esempio di calcolo del reddito per contribuente con coniuge e due figli a carico:
* Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: 60.000 Euro
Coefficiente di divisione = 3 (1 + 1 per il coniuge + 1 per i due familiari a carico)
60.000 / 3 = 20.000, verifica KO, non rientra nel perimetro

2 - Esempio di calcolo del reddito per contribuente con coniuge e due figli a carico:
* Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: 45.000 Euro
Coefficiente di divisione = 3 (1 + 1 per il coniuge + 1 per i due familiari a carico)
45.000 / 3 = 15.000, verifica OK, rientra nel perimetro

3 - Esempio di calcolo del reddito per contribuente con coniuge e un figlio a carico:
* Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: 45.000 Euro
Coefficiente di divisione = 2,5 (1 + 1 per il coniuge + 0,5 per figlio a carico)
45.000 / 2,5 = 18.000, verifica KO, non rientra nel perimetro

4 - Esempio di calcolo del reddito per contribuente con coniuge e tre figli a carico:
* Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: 60.000 Euro
Coefficiente di divisione = 4 (1 + 1 per il coniuge + 2 per figli a carico)
60.000 / 4 = 15.000, verifica OK, rientra nel perimetro

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Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-ter, secondo periodo, NUOVO
Superbonus per operatori del terzo settore

Testo nuovo definitivo: Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Commento: il periodo prevede la proroga al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (tale indicazione deriva dal riferimento al comma 10-bis).

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Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 2
Eccezioni applicative riduzione al 90% per i condomini

Le eccezioni sono state stralciate dal comma 2 e inserite invece nel comma 894, art. 1 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), insieme a ulteriori novità. Si veda Superbonus, proroga CILAS al 31/12/2022 e altre misure.

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Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 3
Fondo per interventi su unifamiliari e funzionalmente autonomi prime case

Testo nuovo definitivo: Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Commento: si prevede uno stanziamento per erogare contributi a favore dei soggetti titolari di prime case unifamiliari o funzionalmente indipendenti e autonome, al fine di procedere a nuovi interventi Superbonus a partire dal 01/01/2023.

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Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 4
Compensazione crediti acquisiti in 10 anni su richiesta

Testo nuovo definitivo: 4. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis, 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

Commento: per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/10/2022, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5.
Per le ulteriori novità introdotte vedi Bonus fiscali edilizi e conversione del Decreto Aiuti-quater.

Dalla redazione