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07/11/2022

Fotovoltaico e Superbonus: ultimi chiarimenti e riepilogo disciplina

Recenti risposte dell’Agenzia entrate (Interpello 545/2022; Interpello DRE Veneto 907-1110/2022; Interpello DRE Sardegna 921-300/2022) fanno luce su aspetti ancora dubbi, consentendo di avere un quadro praticamente completo in merito all’agevolazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo nel Superbonus.

In questo contributo, alla luce degli ultimi chiarimenti resi dall’Agenzia entrate, si fornisce un riepilogo completo dei principi applicabili alla fruizione del Superbonus per gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo.
In particolare saranno trattati i seguenti temi:
* fotovoltaico e cessione al GSE dell’energia non autoconsumata (chiarimenti Interpello 57/2022, Circolare 23/E/2022 e Interpello DRE Veneto n. 907-1110/2022);
* fotovoltaico e intestatario POD diverso dal fruitore del Bonus (chiarimenti Interpello 545/2022 e Servizio consulenza BLT);
* fotovoltaico e massimali di spesa (chiarimenti Circolare 28/E/2022, Circolare 23/E/2022 e Interpello della DRE Sardegna n. 921-300/2022);
* fotovoltaico e intervento di nuova costruzione (chiarimenti Circolare 28/E/2022 e Circolare 23/E/2022);
* fotovoltaico trainato da Sismabonus, asseverazioni (chiarimenti Servizio consulenza BLT);
* fotovoltaico su area pertinenziale o altro edificio (chiarimenti Circolare 28/E/2022 e Circolare 23/E/2022).

FOTOVOLTAICO E CESSIONE AL GSE DELL’ENERGIA NON AUTOCONSUMATA - L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone ai commi 5 e 6 che tra gli interventi “trainati” nell’ambito del Superbonus sono compresi anche quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati su edifici o su pertinenze degli edifici, e relativi sistemi di accumulo.
Il successivo comma 7, art. 119 del D.L. 34/2020, lega la fruizione delle agevolazioni ad una precisa condizione, disponendo che “la detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) … dell’energia non autoconsumata”.
Si tratta del c.d. “ritiro dedicato”, per la cui attivazione è necessaria la presentazione di un’apposita istanza al GSE, il quale effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza, al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.
Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica a mezzo mail al contribuente l’accettazione dell’istanza, che a sua volta è propedeutica alla successiva attivazione della convenzione.
Dopo aver ricevuto l’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE, il quale provvederà a perfezionare il contratto.
Riguardo l’applicazione pratica di tale condizione - secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate prima nel corso dell’evento “Telefisco” di giugno 2021 (risposta 8) e confermato poi con Interpello 31/01/2022, n. 57 (consultabile in allegato) e con la Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 3.4.3 - la fruizione del Superbonus è possibile dal momento in cui il GSE comunica l’accettazione della suddetta istanza, senza dover attendere il successivo perfezionamento del contratto e quindi anche l’allacciamento alla rete.

Si tenga conto inoltre che:
* l’istanza al GSE può essere inviata anche prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ad esempio anche prima di avviare i lavori, quando si è certi di avere a disposizione i materiali per la realizzazione dell’impianto;
* dopo l’allacciamento dell’impianto con il relativo verbale da parte del soggetto distributore dell’energia, generalmente trascorrono circa 7-10 giorni per lo scambio informazioni e il relativo allineamento tra il distributore stesso e il GSE;
* a questo punto, la pratica è pronta per essere completata, e generalmente saranno sufficienti ulteriori 7-10 giorni per l’accettazione da parte del GSE (che come visto è la condizione sufficiente per poter rendicontare tutto l’impianto) e altri 7-10 giorni per avere anche la convenzione firmata.
In pratica, in genere dall’allacciamento dell’impianto alla rete trascorrono tra i 15 e i 20 giorni per l’accettazione dell’istanza.

In proposito non è tuttavia mai stato chiarito a quale momento sia necessario il rispetto della condizione di cui sopra - come visto soddisfatta nel momento in cui il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza - dato che le risposte dell’Agenzia entrate sopra citate dicono genericamente che è “possibile fruire del Superbonusanche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE”. Ci si chiede quindi, ad esempio, se la condizione debba essere rispettata per poter protocollare uno stato di avanzamento dei lavori e/o lo stato finale e procedere alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A tale proposito, un chiarimento è rinvenibile nella risposta a Interpello della DRE Veneto n. 907-1110/2022 (consultabile in allegato), nella quale si legge che l’adempimento (accettazione istanza GSE) può essere “effettuato anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione”. Secondo questo chiarimento si può pertanto procedere a tutti gli adempimenti necessari - fine lavori al Comune, SAL finale a ENEA, ecc. - in attesa di ricevere l’accettazione del GSE al più tardi entro il termine della dichiarazione dei redditi.
La risposta scioglie il dubbio solo per il caso in cui il contribuente intenda fruire del Superbonus tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, e non invece per i casi in cui intenda monetizzarlo tramite cessione del credito e sconto in fattura con relativa comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
Pur in assenza di chiarimenti specifici, si ritiene ragionevole applicare lo stesso criterio e pertanto si ritiene possibile procedere alla comunicazione all’Agenzia entrate (a SAL o fine lavori) anche prima del rispetto del requisito, pur rimanendo in questo caso il beneficio fruito sub judice al rispetto della condizione stessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

FOTOVOLTAICO E INTESTATARIO POD DIVERSO DAL FRUITORE DEL BONUS - Altro dubbio ricorrente è quello in cui il soggetto intestatario del punto di prelievo (POD) dell’impianto sia diverso dal contribuente fruitore del bonus. Si pensi ad esempio a un immobile in affitto, nel quale il POD sia intestato al proprietario mentre il Superbonus sia fruito dal locatario.
La richiesta al GSE per la sottoscrizione del contratto deve essere fatta dal soggetto titolare dell’impianto, e dal punto di vista sostanziale può sembrare anomalo che sia un soggetto a sostenere le spese e fruire del beneficio, mentre l’utenza elettrica sia intestata ad altro soggetto.
Tuttavia, la norma prevede la necessità di cedere l’energia non autoconsumata, senza nulla disporre su casi particolari come quello in questione; la condizione della cessione dell’energia sembra avere natura “oggettiva”, svincolata cioè dal soggetto che provvede alla cessione, quindi abbiamo sempre in proposito ritenuto - tenendo anche conto della ratio della norma - che la situazione non abbia natura ostativa alla fruizione del bonus, considerando pure che non sono previsti controlli sulla piattaforma ENEA in relazione al fatto che il POD risulti intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della pratica, pertanto questo fattore non sembra ostativo al perfezionamento dell’asseverazione.
Su questo punto sono intervenuti chiarimenti con Interpello Agenzia delle entrate 04/11/2022, n. 545 (consultabile in allegato), nel quale si legge che “in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico”. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati a un soggetto diverso dal fruitore.

FOTOVOLTAICO E MASSIMALI DI SPESA - Con la Circolare 23/06/2022, n. 23/E, al paragrafo 3.4.3, per la prima volta è stata chiarita esplicitamente la possibilità che il massimale di spesa per il fotovoltaico e quello per il Sismabonus siano cumulabili.
Si ricorda che il massimale di spesa per il fotovoltaico è stabilito in 48.000 Euro per l’impianto + 48.000 Euro per l’eventuale sistema di accumulo, con l’ulteriore limite di 20 kW di potenza massima dell’impianto (comma 16-ter, art. 119 del D.L. 34/2020) e il costo “congruo” per l’impianto di 2.400 Euro/kW, ridotti a 1.600 kW se l’intervento è di ristrutturazione edilizia, e di 1.000 Euro/kWh per l’accumulo (per il quale non è stata stabilita una potenza massima).
Si legge in proposito nel documento che “qualora sia installato su un edificio unifamiliare un impianto solare fotovoltaico di 20 kW di potenza nominale, contestualmente ad un intervento trainante antisismico - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 144.000 euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi (48.000 + 96.000)”.
Considerando tuttavia il limite di 20 kW, si legge ancora nella Circolare che, se l’intervento antisismico rientra fra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), opera la riduzione del costo massimo sopra indicata, e pertanto il limite di spesa sarà pari, nell’esempio prospettato, a 128.000 Euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi di 1.600 x 20 + 96.000.

Si ritiene utile ricordare in proposito che per il fotovoltaico, il relativo costo “congruo” di 2.400 o 1.600 Euro/kW, nonché quello di 1.000 Euro/kWh per l’accumulo, è da considerarsi “finito”, cioè comprensivo di fornitura, posa in opera, opere accessorie, assistenze murarie se necessarie, collegamenti, spese tecniche, Cassa previdenziale, ecc.
Ne consegue che - come chiarito da ENEA nel Vademecum sul computo metrico - non è necessario procedere a inserire le relative voci nel computo metrico estimativo da allegarsi all’asseverazione.

Con la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 4.3.3, è stato inoltre chiarito che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 kW è riferito all’edificio condominiale, se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.
Ulteriore aspetto da considerare è che nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente (anche sullo stesso edificio) sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, i Bonus fiscali spettano nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (si vedano in proposito: Risoluzione 12/07/2007 n. 167/E, risposta 2; Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagina 27).
In sostanza, qualora sia installato nel condominio un impianto a servizio condominiale, e un condòmino effettui a sua volta interventi di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del proprio appartamento, il medesimo condòmino potrà fruire del Superbonus sia per l’intervento sulla propria abitazione che per l’intervento sulle parti comuni del condominio, entro i massimali sopra indicati.
Una conferma in tal senso, specifica per Superbonus e impianti fotovoltaici, è rinvenibile nella risposta a Interpello della DRE Sardegna n. 921-300/2022.

FOTOVOLTAICO E INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE - Il comma 5, art. 19 del D.L. 34/2020 dispone che il fotovoltaico è agevolato anche se l’installazione è effettuata nell’ambito di interventi di nuova costruzione (art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera e), cosa invece non prevista per tutte le altre agevolazioni legate al Superbonus nonché agli altri Bonus “minori”.
A tal proposito, come chiarito dalla Circolare 23/06/2022, n. 23/E, al paragrafo 3.4.3, anche in questi casi l’istallazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti, fermo restando che il Superbonus spetta comunque limitatamente alle spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico, e non anche per le spese riferite agli interventi trainanti di efficienza energetica o antisismici, questi ultimi esclusi dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”.
Ciò comporta, ad esempio, che se l'impianto è installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento trainante (vedi Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagina 167).

Ci si chiede infine se in questi casi sia necessaria anche la compilazione dell’asseverazione. La risposta è a nostro parere affermativa, seppure non siano note le modalità di inserimento in asseverazione degli interventi dei trainanti, problema che si pone soprattutto per la piattaforma ENEA, nel caso in cui l’intervento trainante sia di efficientamento energetico (ipotizziamo la possibilità di inserire importi a zero, ma invitiamo in proposito a contattare l’ente per ottenere indicazioni). Si veda il paragrafo successivo qualora invece l’agevolazione per l’impianto fotovoltaico sia trainata dal Sismabonus.
È altresì sempre necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, e pertanto devono essere sempre redatti gli APE convenzionali (Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagina 167; Circolare 23/06/2022, n. 23/E, par. 3.4.3 - non si capisce peraltro rispetto a quale situazione debba essere garantito il salto di classe energetica, se l’intervento è di nuova costruzione).

FOTOVOLTAICO TRAINATO DA SISMABONUS, ASSEVERAZIONI - Per il fotovoltaico trainato da Sismabonus non è stata prevista alcuna modulistica specifica, atteso che la modulistica per le asseverazioni Sismabonus (allegati al D.M. 58/2017 come modificati ad opera del D.M. 329/2020) non contempla alcuna specifica indicazione su fotovoltaico e barriere architettoniche, quando trainate dal Sismabonus.
Si ritiene pertanto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la congruità della spesa (che dovrà comunque esserci) possa essere redatta ad opera del tecnico su modulistica libera ed acclusa agli allegati concernenti il Sismabonus (utilizzabile a tale scopo anche il modello da noi stessi predisposto e divulgato tempo fa a tutti gli abbonati).

FOTOVOLTAICO SU AREA PERTINENZIALE O ALTRO EDIFICIO - A tale proposito il comma 5, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che l’impianto sia da installarsi su edifici oppure su “strutture pertinenziali agli edifici”.
È stato in seguito chiarito che l’agevolazione può essere fruita anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata:
* in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto o comunque su un terreno di pertinenza dell’abitazione (in tal senso: Circolare 22/12/2020, n. 30/E, risposta 4.3.2; Interpello 10/03/2021, n. 171);
* su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati, di cui il contribuente detiene (almeno) la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa (in tal senso, Interpello 20/09/2021, n. 614).
Tali interpretazioni sono state riprese e confermate anche dalla Circolare 23/06/2022, n. 23/E, al paragrafo 3.4.3 e dalla Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagine 165-166.

Dalla redazione