FAST FIND : FL7307

Flash news del
03/11/2022

Risarcimento del danno per violazione delle norme sulle distanze

In caso di violazione delle norme sulle distanze è dovuto anche il risarcimento del danno, salvo che il preteso danneggiante dimostri che invece il danno debba essere escluso.

Nel caso di specie si trattava di una tettoia realizzata in violazione del diritto di veduta ex art. 907, c.c. Il vicino aveva ottenuto anche il risarcimento del danno, liquidato dai giudici del merito in via equitativa. Il ricorrente impugnava tale decisione sostenendo, tra l’altro, che la parte danneggiata avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell’esistenza di fatti potenzialmente lesivi del proprio diritto di veduta e il c.d. deprezzamento commerciale dell’immobile. Infine, a suo avviso, non sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, ma era necessaria la prova del suo preciso ammontare.

C. Cass. civ. 02/09/2022, n. 25935 ha risolto la questione sulla base di alcuni precedenti principi giurisprudenziali in materia espressi in alcune precedenti pronunce.
In particolare, è stata richiamata C. Cass. civ. 09/11/2020, n. 25082 secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.
Nello stesso senso, la Corte ha fatto riferimento a C. Cass. civ. 31/08/2018, n. 21501 in cui si è affermato che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria. Il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi, come detto, in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Tali principi di carattere generale trovano applicazione anche alla violazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute ex art. 907, c.c.

Infine, quanto alla liquidazione equitativa, è stato ricordato che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (C. Cass. civ. 13/05/2019, n. 12630).

Dalla redazione