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27/10/2022

ATI orizzontale, requisiti delle imprese associate

In tema di appalti pubblici, il TAR Campania si è pronunciato sui requisiti che devono possedere i componenti di un RTI orizzontale per partecipare alla gara.

FATTISPECIE - Nella fattispecie il bando richiedeva alle imprese partecipanti, quale requisito di idoneità professionale, di aver svolto per un periodo di almeno 12 mesi nell’ultimo triennio servizi identici/analoghi a quelli oggetto della gara. La mandante di un raggruppamento di tipo orizzontale non aveva dato prova del possesso di tale requisito.

DEFINIZIONE DI ATI/RTI - I raggruppamenti (o associazioni) temporanei di imprese (denominati RTI o ATI) sono insiemi di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituiti, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta (art. 3, D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lett. u). Trattasi di aggregazioni provvisorie e occasionali tra imprese costituite per dare esecuzione allo specifico contratto di appalto e per durare soltanto per il tempo dell’appalto stesso.

Esistono RTI/ATI di tipo orizzontale, verticale, misto. Nel caso di RTI tipo orizzontale, il raggruppamento è finalizzato a realizzare i lavori della stessa categoria (negli appalti di lavori) o ad eseguire il medesimo tipo di prestazione (negli appalti di prestazioni o servizi). Si tratta dunque di una distribuzione quantitativa delle prestazioni da svolgere in base al contratto.
Nel caso di RTI/ATI di tipo verticale:
- negli appalti di lavori, un componente del raggruppamento realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri i lavori scorporabili tali essendo quelli individuati dalla Stazione appaltante nei documenti di gara
- negli appalti di prestazioni o servizi, il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
Si tratta quindi di una distribuzione qualitativa delle prestazioni da svolgere in base al contratto.
Infine si parla di RTI/ATI di tipo misto quando nel raggruppamento di tipo verticale, la mandataria e/o le mandanti sono costituite da una sub-associazione orizzontale (art. 48, D. Leg.vo 50/2016).

RTI/ATI ORIZZONTALI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, il TAR Campania-Napoli 13/10/2022, n. 6286 ha specificato che nel caso di ATI di tipo orizzontale, le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, a differenza dell’ATI verticale, connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente e si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.
Pertanto, nelle ATI orizzontali, ciascun componente deve possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal disciplinare, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, a nulla rilevando che il requisito sia posseduto da un’altra impresa o dal raggruppamento nel suo insieme.
Da tale principio il TAR ha fatto discendere l’illegittimità della clausola del disciplinare che nel caso di specie prevedeva che il requisito di idoneità professionale (servizio analogo nel triennio) doveva essere posseduto“almeno dalla capofila”.

Dalla redazione