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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lett. Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/04/2013
Lett. Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/04/2013
Lett. Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/04/2013
Lett. Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/04/2013
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[Premessa] |
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Vademecum riforma del lavoro |
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Contratto a tempo determinato1) Qual è il significato da attribuire alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D. Leg.vo n. 368/2001 R, come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. a), L. n. 92/2012, in virtù della quale «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»? In forza del suddetto disposto normativo, qualora nell’ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore - elementi sia di carattere sostanziale che formale - il rapporto di lavoro deve essere ricondotto necessariamente alla «forma comune» e cioè al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2) Quando può essere stipulato il contratto a termine «acausale», ovvero senza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1, comma 1, D. Leg.vo n. 368/2001, di durata non superiore ai dodici mesi? Il contratto a termine «acausale» di durata non superiore a dodici mesi può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente). Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine «acausale». 3) È possibile la proroga |
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Contratto intermittente1) Può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra? Il dato normativo non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e di intermittenza. Si ritiene dunque possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. &Eg |
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Apprendistato1) Come si può ovviare alla mancanza del libretto formativo? È possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lav |
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Lavoro accessorio1) Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma in ordine al lavoro mediante voucher? Ai sensi dell’art. 70, D. Leg.vo n. 276/2003 è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria lenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Tale limite, pari a euro 5.000 da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo commit |
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Associazione in partecipazione1) In quali ipotesi trova applicazione la trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato? |
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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto1) Quali sono le principali novità della Riforma in ordine alla tipologia contrattuale delle collaborazioni a progetto? Oltre all’eliminazione del «programma» di lavoro o della «fase» di esso, requisito indispensabile ai fini del riconoscimento della genuinità del contratto risulta essere la descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile. 2) Come deve essere inteso l’art. 61, D. Leg.vo n. 276/2003 novellato dalla Riforma nella parte in cui il Legislatore stabilisce che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale? |
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La responsabilità solidale negli appalti1) Quali sono le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, comma 2, D. Leg. vo n. 276/2003, apportate dalla Riforma? La principale novità introdotta nell’ambito dell’art. 29, comma 2, consiste nella possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale. In proposito, si sottolinea che l’esclusione della responsabilità s |
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La procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo1) Quali sono le conseguenze in caso di mancata presentazione del datore di lavoro nel giorno della convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio? Il personale incaricato provvedere a redigere il verbale di mancata presenza e la procedura si considera comunque espletata. |
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11/12/2024
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