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Delib. ANAC 27/07/2022, n. 464

Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale. (Delibera n. 464/2022).
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Premessa

 

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

Visto l'art. 213, comma 8, prima parte, del codice dei contratti pubblici, ai sensi di cui, per le proprie finalità istituzionali, l'Autorità gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l'art. 213, comma 8, seconda parte, del codice dei contratti pubblici, secondo cui con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica banca dati accreditata, di cui la medesima Autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca d

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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'art. 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

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Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. In particolare mediante il FVOE sono effettuati:

la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;

il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;

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Art. 3 - Termini e regole tecniche di accesso al servizio

1. Il FVOE è utilizzabile a partire dall'entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalità e la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno disciplinate le nuove, funzionalità, i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonché:

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Art. 4 - Modalità operative

1. Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE).

2. Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione.

3. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

4. L'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.

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Art. 5 - Documentazione a comprova dei requisiti generali

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificanti, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice, attraverso il FVOE sono i seguenti:

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Art. 6 - Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

a) documenti e/o dati forniti dagli enti certificanti;

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Art. 7 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli enti certificanti

1. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, del codice i singoli enti certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizion

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Art. 8 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

1. L'Autorità tratta i dati acquisiti nell'ambito della BDNCP per le finalità di cui all'art. 81 del codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L'Autorità è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza.

2. L'Autorità conserva i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3. I dati sono portati a conoscenza o comunicati ai terzi autorizzati per le finalità di cui all'art. 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

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Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, il FVOE è utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6.

2. In via transitoria, fino alla completa operatività del

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Relazione Illustrativa

Parte di provvedimento in formato grafico

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