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13/10/2022

Motivi di esclusione per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate

In tema di appalti pubblici, con Decreto del MEF sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Il D. Min. Economia e Fin. 28/09/2022 - adottato ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e pubblicato nella G.U. del 12/10/2022, n. 239 - individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Ai sensi del Decreto, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Le violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Il Decreto infine richiama l'applicazione della Delib. ANAC 17/02/2016, n. 157, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 81, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione