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07/10/2022

Responsabilità solidale cessione crediti bonus edilizi: chiarimenti Agenzia entrate

La Circolare 06/10/2022, n. 33/E, reca gli attesi chiarimenti sulla responsabilità solidale per il cessionario solo in caso di dolo o colpa grave, con ulteriori specifiche in merito a come devono essere considerati gli “indicatori” per valutare la diligenza di cui alla Circolare 23/E/2022.

Con la Circolare 06/10/2022, n. 33/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modifiche apportate all'art. 121 del D.L. 34/2020 (che disciplina la cessione dei crediti derivanti da Bonus fiscali edilizi) ad opera dell’art. 33-ter del D.L. 09/08/2022, n. 115 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”, convertito in legge dalla L. 21/09/2022, n. 142).

A seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi (comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020), deve aver agito con dolo o colpa grave, risultando invece irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
Vedi in proposito Cessione crediti, responsabilità attenuate per il cessionario e il fornitore.
A tale proposito l’Agenzia ha chiarito quanto segue.

VIOLAZIONE DOLOSA, ESEMPI - La violazione si considera DOLOSA, ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 472/1997, comma 4, in presenza della volontà consapevole dell’autore diretta alla condotta illecita, mentre non è mai possibile considerare doloso un comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo.
Il dolo ricorre quindi quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio:
* nel caso in cui il cessionario abbia preventivamente concordato con il contribuente le modalità di generazione e fruizione del credito;
* quando il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione nel modello F24.

VIOLAZIONE CON COLPA GRAVE, ESEMPI - La violazione si considera CON COLPA GRAVE, ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 472/1997, comma 3, quando l’autore della violazione abbia operato con imperizia o negligenza indiscutibili, mettendo quindi in atto una evidente e macroscopica - sia sul piano dei fatti sia sul piano dell’interpretazione giuridica - inosservanza di obblighi tributari elementari.
La colpa grave ricorre quindi quando il cessionario ha omesso in termini macroscopici di operare con diligenza, come ad esempio:
* nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi;
* in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (come nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
Chiaramente, la gravità della colpa sarà valutata anche tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza più alto e qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte.

ULTERIORI ELEMENTI PER VALUTARE LA DILIGENZA - L’Agenzia delle entrate torna inoltre con ulteriori dettagli sugli “indicatori” già illustrati al punto 5.3 della Circolare 23/06/2022, n. 23/E, finalizzati a valutare la sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti, della necessaria diligenza.
In particolare viene chiarito che:
* gli indicatori in questione hanno carattere meramente esemplificativo, pertanto il cessionario ben potrà invocare elementi e circostanze ulteriori e diversi, purché ugualmente idonei a dimostrare la necessaria diligenza richiesta;
* i predetti indicatori (tranne l’assenza di documentazione o la palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale) assumono minore rilevanza quando i lavori siano stati effettivamente eseguiti per importi corrispondenti a quelli oggetto di comunicazione e cessione.

Più nello specifico, la Circolare 33/E/2022 fornisce chiarimenti sulla rilevanza specifica dei seguenti indicatori.
L’indicatore (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame e l’indicatore (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione, assumono rilevanza:
* se il bonus fiscale non copre tutti i lavori eseguiti, e pertanto è necessario verificare che il committente abbia capacità reddituali e finanziarie per coprire la parte in accollo (la prova può essere rappresentata dall’avvenuto pagamento delle parti in accollo);
* se il cessionario non possiede capacità reddituali e finanziarie per acquistare il credito per l’importo indicato.

L’indicatore (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, assume rilevanza con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa (Bonus facciate). Anche in questo caso, costituisce idonea giustificazione l’effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa.

L’indicatore (iv) mancata effettuazione dei lavori, assume rilevanza in caso di mancata acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.

ACQUISIZIONE DOCUMENTI “ORA PER ALLORA” - Il comma 1-bis.2 dell’art. 14 del D.L. 50/2022, ha disposto che la responsabilità solidale esclusivamente in caso di dolo o colpa grave opera nei casi in cui il contribuente - anche quando non sarebbero richiesti (cioè per i crediti sorti prima del 12/11/2021, data di entrata in vigore del D.L. 157/2021, che per la prima volta ha introdotto l’obbligo esteso di asseverazione congruità spese e visto di conformità) - acquisisca l’asseverazione di congruità dei costi e il visto di conformità. Vedi in proposito Cessione crediti, responsabilità attenuate per il cessionario e il fornitore e Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022
A tale proposito la Circolare 33/E/2022 ha chiarito che l’acquisizione “ora per allora” opera in riferimento ai crediti sorti prima dell’introduzione di tali obblighi documentali, ed è applicabile anche ai casi, pur successivi al 12/11/2021, in cui l’obbligo non sarebbe comunque previsto:
* interventi in edilizia libera di qualsiasi importo;
* interventi di importo non superiore a 10.000 Euro.

Dalla redazione