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05/10/2022

Bonus fiscali edilizi: agevolabili le spese correlate a intervento principale

Alla luce dei vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, si fornisce un criterio generale per individuare: le lavorazioni che possono essere agevolate pur non rientrando direttamente nell’intervento principale agevolato; a quali condizioni le agevolazioni per le parti comuni di edifici (es. intervento trainante condominiale) possono comprendere anche lavorazioni eseguite su parti private, quindi all’interno di singole unità immobiliari.

Una delle questioni più rilevanti - quando si tratta di capire quali spese possono essere incluse tra quelle agevolabili nell’ambito dei vari Bonus fiscali edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, ecc.) - è come trattare le lavorazioni “accessorie”, cioè quelle che non sono direttamente ascrivibili all’intervento agevolabile propriamente detto.
Le casistiche concretamente riscontrabili sono le più disparate, ad esempio, tanto per citare solo le più frequenti:
* in caso di isolamento termico di pareti verticali, l’isolamento anche di strutture “fredde”, quali le solette dei balconi o lo sporto di gronda;
* in caso di rifacimento di un impianto termico comprensivo del sistema di distribuzione, il ripristino dei pavimenti interessati dall’intervento;
* in caso di sostituzione di infissi e finestre, le lavorazioni necessarie per la nuova installazione quali rimozioni, sigillanti, controtelai, ecc.;
* in caso di intervento strutturale sul tetto dell’edificio, il rifacimento del manto di copertura.

I PRINCIPI GENERALI ENUNCIATI DALL’AGENZIA ENTRATE - Raramente l’Agenzia delle entrate risponde in riferimento a specifiche casistiche, rifacendosi invece al principio generale applicabile a tutti I Bonus fiscali edilizi, in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati, purché si tratti di lavorazioni strettamente necessarie e funzionali al completamento dell’opera principale, oggetto di agevolazione.
Ne consegue che gli eventuali interventi di contorno (ad esempio: tinteggiatura e intonacatura; rifacimento di pavimenti, massetti e sottofondi, rivestimenti; rimozione e/o rifacimento di impianti tecnici insistenti sulle parti oggetto di intervento; opere necessarie al ripristino della funzionalità di parti demolite o rimosse; rifacimento di tramezzature e rifiniture) possono rientrare nelle spese agevolabili, purché si tratti appunto di spese necessarie e funzionali all’intervento da realizzare.

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA - La Circolare 25/07/2022, n. 28/E, che reca una raccolta completa delle interpretazioni fornite tempo per tempo in relazione a tutti i Bonus edilizi, ribadisce il principio in vari punti, fornendo anche una scarna casistica esemplificativa:
* pag. 29 (Bonus ristrutturazione) e 58 (Sismabonus): opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria, che normalmente non godrebbero di alcun beneficio fiscale;
* pag. 72 (Intervento di recupero e restauro di facciata) e pag. 169 (Superbonus): sono agevolabili le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’Imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la Tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori);
* pag. 81 (Intervento di installazione colonnina di ricarica veicoli): sono agevolabili i costi di allaccio;
* pag. 111 (Intervento di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale): sono agevolabili le spese sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. Restano escluse dal beneficio le spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione;
* pag. 169 (Superbonus): compenso dell’amministratore di condominio nominato anche Responsabile dei lavori (viceversa, l’eventuale compenso aggiuntivo riconosciuto all’amministratore non sarebbe detraibile, cfr. Superbonus e compenso dell’amministratore di condominio).
Risultano degni di menzione anche i seguenti casi:
* Risoluzione 30/09/2020, n. 60/E (Intervento di isolamento termico di pareti verticali): sono agevolabili le spese sostenute per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico;
* Interpello 06/10/2021, n. 665 (Intervento di isolamento termico): è possibile usufruire del Superbonus anche sulle porzioni dell’isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessarie al miglioramento dei ponti termici (come, ad esempio, le porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l’autorimessa, lo sporto di gronda e l’intradosso e/o estradosso dei balconi - vedi Superbonus, agevolabili anche gli interventi necessari al miglioramento dei ponti termici);
* Interpello 07/10/2021, n. 685 (Intervento di isolamento termico): rientrano tra quelle agevolabili le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi, estetici e architettonici delle facciate.

RUOLO DEL PROFESSIONISTA TECNICO NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE CORRELATE - Al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, principio di base codificato per la prima volta dalla Circolare 24/02/1998 n. 57/E, paragrafo 3.4, e valido per tutti i bonus fiscali.
Ma soprattutto, ciò che l’Agenzia delle entrate ribadisce costantemente, è che la concreta individuazione delle spese “correlate” deve essere effettuata da un tecnico abilitato (trattandosi di valutazione e analisi di tipo tecnico-fattuale, esula dalle competenze esercitabili dall'Agenzia in sede di risposta alle istanze di interpello).
In altri termini, è il tecnico incaricato ad essere chiamato all’individuazione, caso per caso, delle spese che possono rientrare nei bonus, in quanto strettamente necessarie e funzionali all’intervento principale, oggetto di agevolazione fiscale.
Chiaro che, nei casi dubbi, il professionista che esegue la valutazione sarà guidato da un generale principio di “prudenza, non forzando eccessivamente l’applicazione del principio generale e quindi escludendo dal novero di quelle agevolabili le spese per le quali la correlazione non risulti immediata e tangibile.

AGEVOLAZIONI PER LE PARTI COMUNI E SPESE SU PARTI PRIVATE - Una ulteriore declinazione del principio sopra esposto, che genera molti dubbi, riguarda - nell'ambito di detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici (ad esempio, interventi trainanti per il Superbonus, oppure interventi combinati di Eco-Sismabonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013,comma 2-quater.1 - vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)) - se sia possibile ricomprendere tra quelle su cui calcolare le detrazioni anche le spese sostenute per lavorazioni eseguite non su parti comuni ma nelle singole unità, che si rendano necessarie in quanto strettamente necessarie e funzionali al completamento dell'intervento principale agevolato sulle parti comuni dell'edificio.
A titolo meramente esemplificativo, si può fare riferimento a:
* rifacimento tubazioni e terminali di emissione dell'impianto di riscaldamento;
* rifacimento di intonaci, isolamenti e rivestimenti;
* ripristino di impianti tecnologici e rifacimento di massetti e pavimenti relativamente a porzioni edilizie demolite per eseguire opere impiantistiche e/o strutturali;
* ripristino di davanzali e soglie per le finestre sostituite.

Su questo punto l’Agenzia delle entrate, con risposta a Interpello 956-958/2022, ha chiarito che anche a questi casi si applica il consolidato principio afferente alle opere correlate, sopra dettagliatamente esposto.
Pertanto - anche se l’agevolazione è prevista in riferimento a interventi sulle parti comuni - possono rientrare anche le spese riguardanti gli interventi sulle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio interessato dagli interventi sulle parti comuni.
Ciò a condizione, si ribadisce, che gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari siano di completamento dell'intervento sulle parti comuni nel suo complesso, come valutato discrezionalmente dal tecnico incaricato.
Applicazione concreta di questo principio può ad esempio farsi, per il Superbonus, in riferimento a un intervento trainante di sostituzione dell’impianto termico centralizzato, nell’ambito del quale potranno rientrare anche le spese sostenute nei singoli appartamenti (quindi parti private) per l'adeguamento della rete di distribuzione e dei terminali di emissione.
Resta inteso, chiaramente, che tali spese dovranno rientrare nel massimale di spesa complessivo dell’intervento trainante, e non potranno invece configurare un autonomo intervento trainato.

Dalla redazione