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03/10/2022

Lottizzazione abusiva in zona già urbanizzata: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione fornisce interessanti chiarimenti sulla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva in zone già urbanizzate e in presenza di titoli abilitativi che autorizzano le singole opere.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti erano stati condannati per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30 e 44, D.P.R. 380/2001. Gli stessi sostenevano invece che gli interventi fossero stati realizzati nell’ambito di un lotto c.d. intercluso, nel quale sarebbe stato possibile edificare mediante singola concessione edilizia, senza necessità di un piano di lottizzazione.

C. Cass. pen. 03/08/2022, n. 30586 ha respinto tutti i motivi di ricorso sulla base dei seguenti principi giurisprudenziali in materia.

REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - L'art. 30, comma 1, D.P.R. 380/2001 stabilisce che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio:
- quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabiliti dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
- nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

TIPOLOGIE - La prima ipotesi, quella costituita dalla realizzazione di opere comportanti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni, è definita "lottizzazione materiale"; l'altra ipotesi, quella integrata dal frazionamento dei suoli, è invece definita "lottizzazione negoziale". Inoltre, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, integra il reato di lottizzazione abusiva anche la cosiddetta “lottizzazione mista”, consistente nell'attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso. Tale terza tipologia della lottizzazione abusiva è, quindi, caratterizzata dalla compresenza delle attività negoziali e materiali integranti le prime due ipotesi di lottizzazione abusiva.
Lottizzazione materiale. La lottizzazione materiale, si ha quando l'intervento è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale, presupponendo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, o comunque quando si verifica un mutamento dell'assetto territoriale che implica la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti.
Lottizzazione negoziale - Quanto alla lottizzazione negoziale, si è osservato che il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o comunque gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Può configurarsi, perciò, lottizzazione negoziale anche nell'ipotesi in cui venga stipulato un solo atto di trasferimento a più acquirenti, i quali pervengano nella disponibilità e/o nel godimento di quote di un terreno indiviso.

ZONA GIÀ URBANIZZATA - Il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate (c.d. lotto intercluso), mentre lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione. Il reato è configurabile, in difetto di pianificazione attuativa, anche in quelle zone ove preesistono opere di urbanizzazione proporzionalmente insufficienti, sia qualitativamente sia quantitativamente, a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti, presenti e futuri. Sulle caratteristiche del lotto intercluso si veda anche la Nota Permesso di costruire, piano attuativo e caratteristiche del lotto intercluso.

ESISTENZA DI TITOLI ABILITANTI - Il reato di lottizzazione abusiva si configura nonostante il rilascio di provvedimenti amministrativi abilitanti allorchè questi siano contrari alle norme di legge statale, regionale, agli strumenti urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione dei medesimi. La Corte ha ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il rilascio della concessione edilizia non esclude l'affermazione della responsabilità penale per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove si riscontri la difformità dell'opera realizzata, o realizzanda, rispetto agli strumenti normativi urbanistici, ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. In tale ipotesi non è imposta neanche una "disapplicazione" dell'atto amministrativo, poiché una volta constatato il contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica, si giunge all'accertamento dell'abusiva realizzazione di opere edilizie prescindendo da qualunque giudizio sull'atto amministrativo.

REATO DI ABUSO D’UFFICIO - Infine è stato ricordato che in tema di abuso di ufficio di cui all’art. 323 del Codice penale è stato più volte affermato che dalla violazione della norma cui all'art. 13, D.P.R. 380/2001, che rinvia espressamente agli strumenti urbanistici, discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore e degli altri strumenti urbanistici integra, una "violazione di legge", rilevante ai fini della configurabilità del reato. Tale orientamento è stato ribadito anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 323, Codice penale ad opera dell'art. 16 del D.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020 secondo cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, atteso che l'art. 12, comma 1, D.P.R. 380/2001 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare.

Dalla redazione