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30/09/2022

Requisiti di capacità tecnica, ammissibilità del soccorso procedimentale

Secondo il Consiglio di Stato la stazione appaltante può richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica tramite il c.d. soccorso procedimentale.

FATTISPECIE- Nel caso di specie si trattava di una gara per l’affidamento del servizio di organizzazione delle attività didattiche e complementari presso il museo civico di storia naturale. Secondo il ricorrente l’aggiudicazione era illegittima perché la stazione appaltante aveva consentito la postuma documentazione dei requisiti di capacità tecnica del vincitore, in violazione del divieto di soccorso istruttorio relativamente agli elementi dell’offerta tecnica.

SOCCORSO PROCEDIMENTALE - La sentenza C. Stato 08/09/2022, n. 7821 offre l’occasione per chiarire le caratteristiche del c.d. soccorso procedimentale, mediante il quale il RUP può chiedere chiarimenti all’operatore economico riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell’offerta.
Tale possibilità, secondo i giudici, non contrasta con quanto previsto dalll'art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016, secondo il quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
Ed infatti, l’utilizzo del soccorso procedimentale non comporta una modificazione dell’offerta presentata e non determina dunque la violazione del principio di parità di trattamento che deve essere garantita tra tutti i concorrenti. Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, risulta applicabile anche all’offerta tecnica ed economica.

A conferma di tale orientamento i giudici hanno ricordato che con i pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016 e del “correttivo” di cui al D. Leg.vo 56/2017, resi dalla Commissione speciale (v. parere C. Stato 01/04/2016, n. 855), il Consiglio di Stato aveva espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, D. Leg.vo 50/2016, l’opportunità di conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte.

AMMISSIBILITÀ DI CHIARIMENTI SULL’OFFERTA TECNICA - Ciò posto il Consiglio ha osservato che in termini generali, se è certamente precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla Commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti), non è vietata la possibilità di chiedere (con l’ovvio limite che si tratti di meri chiarimenti e/o illustrazioni e non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti dell’offerta tecnica, ogni volta che sia ritenuto opportuno.
Non è, quindi, preclusa - nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante - l’attività di soccorso “procedimentale, diversa, come tale, dal soccorso istruttorio, che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico.

Secondo il Consiglio, nella vicenda procedimentale in esame si trattava non già di modificare, alterare o comunque integrare la dimostrazione di un requisito tecnico-professionale, ma solo di fornire chiarimenti in ordine alla sua precisa consistenza, una volta che lo stesso era stato puntualmente e ritualmente dichiarato, essendo peraltro concretamente ed effettivamente posseduto prima della formalizzazione delle domande di partecipazione alla procedura evidenziale. Sicché, in definitiva, l’opzione cooperativa della Commissione non si era, in concreto, tradotta in una “integrazione postuma” dell’offerta o in una alterazione della par condicio tra i concorrenti.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso è stato respinto.

Dalla redazione