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Deliberaz. G.R. Veneto 10/04/2013, n. 455

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Disposizioni attuative dell’articolo 19 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 15/10/2019, n. 1490
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Testo del provvedimento

L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, di seguito denominata “legge regionale” è stata approvata la nuova disciplina normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.

La legge regionale si caratterizza per un approccio più moderno e innovativo sul piano metodologico che consiste, in primo luogo, nel dedicare particolare attenzione alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore sotto il profilo della qualità, e, nel contempo, nel dettare nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva commerciale, fondamentalmente rivolti ad assicurare il risparmio del consumo di suolo, attribuendo un ruolo di maggiore rilevanza al commercio, espresso in tutte sue forme, all’interno delle città.

La legge regionale si caratterizza, altresì, per una sostanziale flessibilità che si esplica attraverso la previsione di norme di principio la cui attuazione in dettaglio viene demandata alla Giunta regionale, ponendosi in linea con il profilo dinamico che ordinariamente connota la materia del commercio.

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Allegato A - Disposizioni attuative dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50: disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 19, comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 disciplina i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso.


Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 50 del 2012.


Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

a) per legge regionale, la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante: "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto con riferimento al dettaglio su area privata", in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento;

b) per conferenza di servizi, una conferenza, cui partecipano a titolo obbligatorio il comune, o la struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 2000, n. 267, la provincia e la Regione, indetta allo scopo di effettuare un’analisi contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita;

c) per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall’Amministrazione Comunale nel proprio organico, o dalla struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 2000 n. 267, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi;

d) per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all’articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 ;

e) per rappresentante delle amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio, colui che è formalmente legittimato a decidere in nome e per conto dell’amministrazione convocata a titolo obbligatorio;

f) per relatore tecnico o amministrativo, colui o coloro che sono incaricati dall’Amministrazione di appartenenza di redigere una relazione istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione.


Articolo 4 - Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della legge regionale sono assoggettati ad autorizzazione commerciale i procedimenti relativi alle seguenti fattispecie concernenti le grandi strutture di vendita:

a) apertura;

b) ampliamento;

c) trasferimento di sede, al di fuori della struttura edilizia originaria;

d) trasformazione di tipologia.


Articolo 5 - Autorità procedente e soggetti partecipanti alla conferenza di servizi

1. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale di cui all’articolo 4 è subordinato all’esame della relativa istanza da parte della conferenza di servizi indetta dal SUAP ai sensi dell’articolo 19, comma 5 della legge regionale.

2. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione, ciascuna a mezzo di un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione.

3. Per la Regione è legittimato a partecipare in qualità di rappresentante dell’amministrazione il Dirigente regionale della Direzione Commercio, ovvero un suo delegato. La Provincia e il Comune individuano il rispettivo rappresentante nell’ambito del proprio personale dipendente. Ai fini della presente disciplina la rappresentanza dell’amministrazione non può essere esercitata da un soggetto che nell’ambito dell’ente medesimo rivesta cariche politiche.

4. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici o amministrativi, i quali non hanno, tuttavia, diritto di voto.

5. Per la Regione partecipa necessariamente, in qualità di relatore tecnico o amministrativo, personale, di regola con qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture/enti regionali competenti in materia di urbanistica e paesaggio e di viabilità, nonché analogo personale in servizio presso altre strutture regionali eventualmente individuate dal rappresentante regionale in relazione alle problematiche oggetto di decisione. In caso di impedimento, la partecipazione può essere sostituita dalla produzione di idoneo parere inerente agli aspetti di competenza. Si considera acquisito l’assenso delle suddette strutture/enti regionali in caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi ed in assenza della produzione del suddetto parere.

6. Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c. p. c., o in ogni caso una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, i rappresentanti designati con diritto di voto, il responsabile del procedimento, nonché i relatori amministrativi o tecnici sono tenuti a comunicare tempestivamente la propria astensione all’Amministrazione di appartenenza.


Articolo 6 - Istanza di autorizzazione

1. L’istanza di autorizzazione è presentata in modalità telematica al SUAP, ove istituito, del Comune competente per territorio o, in mancanza, alla competente Camera di commercio, utilizzando la modulistica approvata con decreto del dirigente regionale della Direzione Commercio.

2. Nel caso di struttura associativa di Enti locali di cui al

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