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29/09/2022

Revoca dell'ordine di demolizione, diritto di abitazione e principio di proporzionalità

La Corte di Cassazione fissa i criteri che il giudice deve utilizzare per valutare la possibilità di revoca dell’ordine di demolizione dell'immobile destinato all'abituale abitazione.

Nella fattispecie i ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale che, in funzione del giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con la quale veniva chiesta la revoca dell’ordine di demolizione. In particolare, invocando l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla casa), lamentavano la mancata valutazione della documentazione riguardante anche le loro condizioni socio-economiche e di salute.

Al riguardo C. Cass. pen. 07/09/2022, n. 32869 ha innanzitutto ricordato che in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Sul punto ha ribadito che il diritto all'abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.

In altri termini il giudice è chiamato a valutare i vari interessi e valori tutelati, mettendo in atto le garanzie procedurali assicurate a tal fine dall'ordinamento. Pertanto, nel caso in cui si faccia questione del diritto alla vita privata e familiare e del domicilio di una persona, il giudice nazionale, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è obbligato ad osservare il principio di proporzionalità, tenendo in considerazione le condizioni personali e familiari dei destinatari della sanzione.

A tal fine, il giudice deve tenere conto dei seguenti elementi:
1) l'osservanza del principio di proporzionalità, allorquando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione degli interessati;
2) ai fini della valutazione dei rispetto dei principio di proporzionalità, siccome occorre evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, assume rilievo la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati ai momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata;
3) ai medesimi fini rileva la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza;
4) ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, rilevano anche le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente;
5) agli stessi fini, rileva anche l’esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute o quello dei minori a frequentare la scuola.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata - ritenendola del tutto priva di motivazione su tali aspetti, a fronte di una copiosa produzione documentale fornita dagli interessati - con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale, tenuto ad attenersi ai suesposti principi di diritto, esaminando la documentazione allegata dai ricorrenti e verificando il rispetto del principio di proporzionalità.

Dalla redazione