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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 26/09/2022, n. 25
D. Pres.P. Bolzano 26/09/2022, n. 25
D. Pres.P. Bolzano 26/09/2022, n. 25
D. Pres.P. Bolzano 26/09/2022, n. 25
- D. Pres. P. 29/03/2023, n. 9
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Premessa
Il Presidente della Provincia, vista la Delib.G.P. n. 661 del 13 settembre 2022 |
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Art. 1 - Definizione del limite massimo dei posti letto1. Il limite massimo dei posti letto è considerato come la somma di tutte le opportunità di pernottamento conformi alla legge per ospiti di età supe |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 34 e 38 della legge |
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Art. 3 - Rilevamento e determinazione dei posti letto di esercizi pubblici a livello di singolo esercizio1. Il numero dei posti letto a livello di singolo esercizio è rilevato come segue: a) per i pubblici esercizi già esistenti al 31 dicembre 2019: il numero riportato in licenza o quello dichiarato ai sensi del comma 2; b) per i pubblici esercizi aperti a partire dal 1° gennaio 2020: in base alla licenza; c) per gli esercizi che a partire dal 1° gennaio 2020 hanno aumentato i posti letto in seguito a interventi strutturali: ai letti di cui alle lettere a) e b) possono essere aggiunti i posti letto creati a seguito di interventi strutturali; d) per gli immobili con destinazione alberghiera che non hanno alcuna licenza o la cui licenza è stata sospesa: il numero di posti letto dichiarato in data 1° ottobre 1997 all'unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. Per quegli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non avevano esercitato alcuna attività ricettiva o che in data 1° ottobre 1997 non avevano presentato alcuna denuncia dei letti vale l'ultima denuncia effettuata. Per gli esercizi privi di denuncia, |
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Art. 4 - Rilevamento e determinazione dei posti letto di esercizi a carattere non alberghiero a livello di singolo esercizio1. Il numero dei posti letto per l'affitto, ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è rilevato per ciascuna unità sulla base della denuncia di attività o della comunicazione di inizio attività o sulla base della dichiarazione di cui al comma 2. 2. Il/la legale rappresentante dell’esercizio o il proprietario/la proprietaria o il/la titolare del diritto di usufrutto o di un diritto d’uso sul relativo immobile può entro il 30 giugno 2023 N3, dietro documentazione dei presupposti di cui al comma 3, richiedere al Comune un aumento del numero dei posti letto indicati nella denuncia di attività. Tale aum |
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Art. 5 - Determinazione del limite massimo dei posti letto1. La somma dei posti letto rilevata ai sensi degli articoli 3 e 4 costituisce la base per la determinazione del limite massimo di posti letto a livell |
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Art. 6 - Contingente dei posti letto a livello provinciale e comunale1. Il contingente dei posti letto a livello provinciale è unico ed è costituito ai sensi dell'articolo 1 dalla somma di tutti i posti letto a livello comunale oltre a quelli assegnabili a livello provinciale. I contingenti dei posti letto a livello comunale sono costituiti dalle seguenti tre categorie nonché dai posti letto assegnabili a livello comunale: |
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Art. 7 - Assegnazione di posti letto1. La domanda per l'assegnazione di posti letto può essere presentata al Comune territorialmente competente. La relativa modulistica viene predisposta dal Comune |
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Art. 8 - Procedimento per l'assegnazione di posti letto a livello comunale1. I criteri e le modalità per l'assegnazione di posti letto a livello comunale vengono determinati dai rispettivi Comuni con proprio regolamento e cioè nel rispetto dei principi di seguito esposti. Si deve garantire lo sviluppo equilibrato tra pubblici esercizi ed esercizi a carattere |
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Art. 9 - Procedimento per l'assegnazione di posti letto a livello provinciale1. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei posti letto a livello provinciale vengono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sen |
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Art. 10 - Anticipo di posti letto1. Per permettere anche in futuro uno sviluppo del settore turistico, viene istituito un contingente anticipato composto da 7.000 posti letto complessi |
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Art. 11 - Eccezioni1. Nei seguenti casi l'aumento dei posti letto è ammissibile senza applicare le procedure di cui agli articoli 8 e 9: |
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Art. 13 - Controlli1. Ai Comuni territorialmente competenti spettano i controlli circa il rispetto delle presenti disposizioni. |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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