Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/08/2022, n. 115
D.L. 09/08/2022, n. 115
D.L. 09/08/2022, n. 115
D.L. 09/08/2022, n. 115
D.L. 09/08/2022, n. 115
In vigore dal 10/08/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 11/01/2023, n. 3 (L. 10/03/2023, n. 21)
- D.L. 24/02/2023, n. 13
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- L. 21/09/2022, n. 142 (legge di conversione), in vigore dal 22/09/2022.
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile |
|
Capo I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI |
|
Art. 1. - Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas1. Per il quarto trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dice |
|
Art. 2. - Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale1. All’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti: «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: |
|
Art. 3. - Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale1. Fino al 30 giugno 2023 N12 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattual |
|
Art. 4. - Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 20221. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autor |
|
Art. 5. - Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 20221. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al |
|
Art. 6. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. N1 2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al |
|
Art. 7. - Omissis
|
|
Art. 8. - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; |
|
Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di trasporto1. N11 Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidant |
|
Art. 9-bis. - Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l’approvvigionamento energetico delle isole minori1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 9-ter. - Disposizioni urgenti in materia di sport1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del |
|
Art. 10. - Omissis
|
|
Art. 11. - Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità1. L’applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023. 2. All’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: |
|
Capo II - MISURE URGENTI RELATIVE ALL’EMERGENZA IDRICA |
|
Art. 13. - Omissis
|
|
Art. 14. - Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato1. Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. |
|
Capo III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI |
|
Art. 16. - Misure straordinarie in favore degli enti locali1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l’anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43. 3. All’articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell’interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.». N1 4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell’obiettivo di servizio di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE-Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022. N1 5. All’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, |
|
Art. 16-bis. - Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitu |
|
Art. 17. - Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici1. All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»; b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»; c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023». 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze di non essere interessati per l’esercizio 2023 alla sospensione di cui all’articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modifi |
|
Art. 18. - Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici1. All’articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della |
|
Art. 19. - Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Capo IV - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA |
|
Art. 20. - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti |
|
Art. 20-bis. - Omissis
|
|
Art. 21. - Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 20221. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 |
|
Art. 21-bis. - Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni |
|
Art. 22. - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 501. L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 de |
|
Art. 22-bis. - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all’allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell’assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, |
|
Art. 23. - Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi |
|
Art. 23-bis. - Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 141. All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla |
|
Art. 23-ter. - Art. 24 Omissis
|
|
Art. 24-bis. - Modifica all’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 |
|
Art. 25. - Omissis
|
|
Art. 25-bis. - Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato |
|
Art. 26. - Art. 28. Omissis
|
|
Capo V - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI |
|
Art. 29. - Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. |
|
Art. 31 - Omissis
|
|
Art. 31-bis. - Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR |
|
Art. 32. - Aree di interesse strategico nazionale1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell’area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell’idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L’istituzione dell’area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l’apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi. N1 2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell’investimento in uno specifico settore ed è preceduto: |
|
Art. 33. - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale1. Dopo l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). — 1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere. |
|
Art. 33-bis. - Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare co |
|
Art. 33-ter. - Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 771. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: |
|
Art. 33-quater. - Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del |
|
Art. 34. - Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l’avvio di opere indifferibili – Olimpiadi Milano-Cortina1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente: «7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027. L’incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sec |
|
Art. 34-bis. - Disposizioni per l’adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica[N=] 1. All’articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
|
Art. 35. - Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico |
|
Art. 35-bis. - Art. 37-ter. Omissis
|
|
Art. 37-quater. - Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 1331. All’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla |
|
Capo VI - ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ |
|
Art. 38. - Omissis
|
|
Art. 39. - Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater |
|
Art. 39-bis. - Omissis
|
|
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA |
|
Art. 40. - Edilizia penitenziaria1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 41. - Omissis
|
|
Art. 41-bis. - Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria1. All’articolo 4-quinqu |
|
Capo VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
|
Art. 42. - Misure in materia di versamenti del contributo straordinario1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, i |
|
Art. 42-bis. - Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell’INPS |
|
Art. 42-ter. - Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali |
|
Art. 42-quater. - Omissis
|
|
Art. 42-quinquies. - Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR1. Al fine di attuare l’Investimento 2 “Innovazione e tecnologia della microelettronica” incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione al |
|
Art. 42-sexies – Omissis
|
|
Art. 42-septies. - Clausola di salvaguardia |
|
Art. 43. - Disposizioni finanziarie1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l’articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all’allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l’anno 2022, 1.149,9 milioni di euro per l’anno 2023, 91,82 milioni di euro per l’anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in |
|
Art. 44. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
|
Allegato A (articolo 22-bis, comma 1) - TABELLA C (articolo 262) |
|
Allegato B - Allegato C Omissis
|
|
Allegato 1 - Omissis
|
|
Allegato 2Parte di provvedimento in formato grafico |
Dalla redazione
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2023
- Redazione Legislazione Tecnica
- Leggi e manovre finanziarie
- Finanza pubblica
La Legge di bilancio 2021 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2020 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2019 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
09/12/2024
- Stretta sui bonus edilizi 2025, a rischio almeno una casa su tre da Il Sole 24 Ore
- Condominio, il 20% sarà spinto a votare no da Il Sole 24 Ore
- Rendite aggiornate dopo i lavori interni ma con mini-rincari da Il Sole 24 Ore
- Casa, per l’acquisto in 13 città servono sei anni di stipendi in più da Il Sole 24 Ore
- Dagli uffici sanitari alle ciclabili, corsa dei Comuni ad adeguarsi da Il Sole 24 Ore
- Dai fondi nazionali 9mila alloggi nelle residenze universitarie da Il Sole 24 Ore