FAST FIND : FL7188

Flash news del
26/08/2022

Fideiussione del costruttore per vendita immobile da costruire, modello standard

Il Decreto del Ministro della Giustizia 06/06/2022, n. 125 definisce il modello della fideiussione che il costruttore deve rilasciare all’acquirente di immobile da costruire, valido a partire dal 23/09/2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale 24/08/2022, n. 197 è stato pubblicato il D.M. 06/06/2022, n. 125. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 122/2005, comma 7-bis, definisce il modello standard della fideiussione cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità.

Il modello si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 23/09/2022.
Restano valide le garanzie fideiussorie stipulate a partire dal 16/03/2019 (data di entrata in vigore dell’art. 385 del D. Leg.vo 14/2019, il quale ha previsto la definizione di un modello standard per la fideiussione) e fino al 22/09/2022, le quali dovranno essere rese conformi al modello standard in caso di rinnovo.
Per maggiori dettagli concernenti le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire introdotte dal D. Leg.vo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) si rinvia a Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: nuove disposizioni nel Codice della crisi d'impresa.
Per una Scheda tematica sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, si veda Tutela degli acquirenti di immobili da costruire .

Il provvedimento dispone inoltre che:
* la fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti (sia con atti separati che con unico atto), fermo restando che la suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti che saranno in tutti i casi solidalmente responsabili verso l’acquirente dell’immobile da costruire;
* la fideiussione deve coprire tutti gli importi riscossi e/o da riscuotere da parte del costruttore, senza franchigie;
* le clausole previste dal modello standard, Sezione I, sono modificabili solo in senso più favorevole al beneficiario;
* le clausole previste dal modello standard, Sezione II, sono invece derogabili in accordo tra le parti, fermi restando i principi legislativi generali in materia di fideiussione e cessione del credito.

Dalla redazione