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26/08/2022

Illegittimo utilizzo della pergotenda per ampliare la superficie commerciale

Secondo il Consiglio di Stato è legittimo l'ordine di demolizione di una pergotenda che, quand’anche abbia caratteristiche strutturali e i requisiti necessari per essere qualificata come tale, sia adibita a destinazione differente rispetto alla sua naturale finalità (nel caso di specie per ampliare l'area adibita a destinazione commerciale).

Nel caso di specie si trattava di una pergotenda installata davanti ad un supermercato, con finalità di deposito e protezione delle merci, per la quale era stata presentata una CILA e ottenuto l’assenso del condominio. Secondo il ricorrente la struttura aveva tutte le caratteristiche e requisiti morfologici tipici della pergotenda: fissaggio leggero rispetto alla pavimentazione, coperture superiore e laterali retraibili, assenza di coibentazione e tampognature.
Nonostante ciò, il Comune ne ordinava la rimozione, sostenendo che la pergotenda non fosse utilizzata per le sue finalità proprie, ma fosse destinata ad ampliare di fatto la superficie dell’attività commerciale.

C. Stato 22/06/2022, n. 5130 ha dato ragione al Comune ritenendo innanzitutto irrilevante l’esistenza della delibera condominiale che aveva autorizzato l’installazione (avente eventualmente rilievo meramente civilistico).
I giudici hanno inoltre evidenziato che effettivamente la parte appellante aveva “snaturato” la funzione della pergotenda - che è quella di fungere da elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell'immobile - sostanzialmente utilizzando in modo illegittimo la struttura per l’aumento della superficie dedicata all'attività diretta alla vendita o a utilizzo quale magazzino a servizio del supermercato.
Oggetto della contestazione non era dunque la struttura in sé e le sue caratteristiche morfologiche per la qualificazione come pergotenda di quanto realizzato, bensì l’intervenuta differente destinazione della stessa, ovverosia la circostanza che la struttura fosse stata concretamente adibita a una destinazione differente rispetto alla sua naturale finalità, ovverosia all’ampliamento dell’area utilizzata a fini commerciali dal contiguo supermercato.
Di conseguenza l’utilizzo “distorto e disfunzionale” della pergotenda concretizzava un illegittimo uso commerciale della stessa e pertanto giustificava l’ordine di demolizione.

Dalla redazione