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Dir. P.C.M. 16/01/2013

Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l’art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea;

Visto l’art. 5, del Protocollo n. 2 «Sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400

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1) Finalità e ambito di applicazione della direttiva.

La presente direttiva:

a) individua i metodi e i modelli da utilizzare ai fini dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) degli atti normativi di recepimento di direttive europee, ai sensi dell’art. 14, commi 24 -bis, 24 -ter e 24 -quater della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) aggiorna il modello di Relazione AIR, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 14 commi 5 -bis e 5 -ter della legge 28 novembre 2005 n. 2

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2) Individuazione del livello minimo di regolazione

Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva europea da recepire.

La definizione del livello minimo si desume dal medesimo comma 24 -ter, che specifica gli elementi di cui le amministrazioni devono tener conto nel recepimento delle direttive europee al fine di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

In particolare, in base al comma 24 -ter costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

«a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;

b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i desti

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3) Superamento del livello minimo di regolazione

Ai fini della valutazione dell’opzione d’intervento preferita, l’amministrazione proponente segue la procedura AIR di cui al regolamento n. 170 del 2008, includendo in ogni caso tra le opzioni considerate, da indicare nella relazione AIR, quella relativa al livello minimo previsto dalla direttiva ed indicando puntualmente, per ciascuna opzione, gli elementi di cui al comma 24 -ter richiamati al paragrafo 2.

Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione individuato da una direttiva europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l’amministrazione dà conto della sussistenza di circostanze eccezionali che rendono necessario tale superamento.

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4) Aggiornamento del modello di Relazione AIR

Tenuto conto delle modifiche normative descritte al paragrafo 1, la Relazione AIR è redatta in

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ALLEGATO A
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Modelli di relazione AIR

Titolo:

Referente:


Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l’iniziativa di regolazione, l’analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell’intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l’intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo;

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;

D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell’analisi.


Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento

La sezione descrive le consultazioni effettuate con destinatari pubblici e privati dell’iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell’analisi d’impatto. La

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