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25/07/2022

Comunicazione ENEA interventi Bonus Casa e Sismabonus

Con la conversione in legge del D.L. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR-2”) è confermata l’estensione della comunicazione a ENEA a fini di monitoraggio anche degli interventi con fruizione del Super-Sismabonus. Non sono tuttavia ancora state dettate le modalità pratiche.

L’art. 24 del D.L. 36/2022 (convertito in legge dalla L. 29/06/2022, n. 79) ha esteso la comunicazione a fini di monitoraggio da rendere a ENEA per gli interventi che - pur non rientrando nell’Ecobonus o Super-Ecobonus, e pertanto non essendo finalizzati prevalentemente al risparmio energetico - comunque influiscono sulla prestazione energetica e sui consumi energetici dell’edificio oggetto di intervento.

L’adempimento è previsto dal comma 2-bis, art. 16 del D.L. 63/2013, ed era - prima del nuovo intervento del Legislatore - limitato:
* agli interventi per i quali il contribuente fruiva del c.d. “Bonus casa” (incentivo fiscale disciplinato dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 nonché dall’art. 16 del D.L. 63/2013);
oppure
* agli acquisti di elettrodomestici per i quali il contribuente fruiva del c.d. “Bonus mobili” (incentivo fiscale disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 2);
anche influenti dal punto di vista energetico (vedi tabella qui di seguito).

La seguente tabella (fonte: Enea) sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% di cui al Bonus casa ex art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.
Si rende altresì disponibile, in allegato all’articolo, la Guida rapida alla comunicazione redatta da ENEA (aggiornata a ottobre 2021).

COMPONENTI E TECNOLOGIE

TIPO DI INTERVENTO

Strutture edilizie

* riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

* riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

* riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

* riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

* installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti

* sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto

* sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto

* pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto

* sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto

* microcogeneratori (Pe<50kWe)

* scaldacqua a pompa di calore

* generatori di calore a biomassa

* installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze

* installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019)

* teleriscaldamento

* installazione di sistemi di termoregolazione e building automation

Elettrodomestici (1) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

* 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019

* 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020

* forni

* frigoriferi

* lavastoviglie

* piani cottura elettrici

* lavasciuga

* lavatrici

* asciugatrici

(1)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Con la nuova formulazione del comma 2-bis, art. 16 del D.L. 36/2022, tale comunicazione è stata in pratica estesa anche agli interventi soggetti al Super-Sismabonus.

Per gli interventi con fruizione del Bonus casa e/o del Bonus mobili, occorre fare riferimento all’apposito portale messo a disposizione da ENEA all’indirizzo:
https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp
La scadenza entro la quale deve essere comunicata la pratica Enea è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori o dal collaudo, se previsto, con possibilità di rettifica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per cui la spesa viene portata in detrazione.

Quanto invece agli interventi per il Super-Sismabonus, in data 30/06/2022, l’Enea ha pubblicato questa nota sul proprio sito:
Si informano gli utenti che ENEA è in attesa di ricevere dal Ministero competente (MiTE) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L’obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite”.

Per gli interventi influenti dal punto di vista energetico agevolati con il Bonus casa, pur se la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, il mancato adempimento all’obbligo non comporta la perdita del bonus, come chiarito dall’Agenzia entrate, con la Risoluzione 18/04/2019, n. 46/E. Resta da vedere se tale orientamento sarà confermato anche per i nuovi interventi afferenti il Sismabonus attratti nell’obbligo.

 

Dalla redazione