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04/07/2022

Rinuncia ai lavori e diritto di restituzione del contributo di costruzione

In caso di rinuncia o decadenza del permesso di costruire, il Comune deve restituire le somme versate a titolo di contributo di costruzione per le opere non eseguite.

Lo ha ribadito il TAR Abruzzo 03/06/2022, n. 219 nell’ambito di una fattispecie in cui le ricorrenti, quali comproprietarie di un terreno, chiedevano la restituzione della somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione ad un permesso di costruire avente ad oggetto un intervento mai intrapreso, né realizzato.

DETERMINAZIONE E FUNZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Il TAR ha ricordato che l’esecuzione di un intervento edilizio è assoggettato al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo costruzione ex art. 16, D.P.R. 380/2001 che comprende una quota per oneri di urbanizzazione, commisurata all’effettivo aggravamento del carico urbanistico della zona in cui si verifica l’intervento, e una quota per costo di costruzione, riconducibile all’attività costruttiva in sé considerata.

In particolare la giurisprudenza ha chiarito che:
- la quota del contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e assolve alla funzione di permettere all'amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività in riferimento alla trasformazione del territorio consentita al privato istante (ossia, a compensare la c.d. compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, a seguito della nuova edificazione);
- la quota del contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE PER RINUNCIA O DECADENZA DEL TITOLO - Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
Ciò in quanto il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

REALIZZAZIONE PARZIALE DELLE OPERE - Per completezza i giudici hanno precisato che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione.
Pertanto, l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al rimborso in favore della ricorrente degli importi indebitamente percepiti, oltre interessi da calcolarsi, non essendo stata provata la sua malafede, a decorrere dal giorno della domanda e, quindi, dal giorno di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, senza rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta).

Dalla redazione