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24/06/2022

Rifacimento della tettoia e necessità del titolo edilizio

Il rifacimento di una tettoia della quale non sia dimostrata la legittima preesistenza necessita del titolo edilizio.

Lo ha affermato il TAR Lazio-Roma 17/06/2022, n. 8128 nell'ambito di una controversia che riguardava il rifacimento di una struttura in ferro ricoperta da una tenda, destinata a riparare i mezzi parcheggiati dagli agenti atmosferici nell'area pertinenziale di un edificio. Secondo i ricorrenti i lavori, lungi dall'integrare la realizzazione di un nuovo manufatto, consistevano semplicemente nel risanamento di quanto preesistente all’acquisto (riconducibile ad attività edilizia libera) e nella mera sostituzione della vecchia copertura con nuovi pannelli ondulati, adagiati sui precedenti pali metallici imbullonati a terra. Il Comune invece ne aveva ordinato la demolizione.

Il TAR ha spiegato che il rifacimento di un'opera, ancorché risalente, della quale non sia dimostrata la legittima preesistenza, non consente di eludere la necessità che la trasformazione del suolo sia assistita da un valido titolo edilizio. In questo senso, hanno proseguito i giudici, non è riconducibile ad edilizia libera la realizzazione di un plateatico in cemento con soprastante struttura di copertura in ferro, ancorché infisso al suolo con imbullonatura, a prescindere dalla modalità di copertura (in teloni o pannelli) con uso di parcheggio coperto, perché opera funzionalmente destinata ad uso non precario, né temporaneo, ma durevole, che implica trasformazione del suolo (strutturale e funzionale) e che, come tale, richiede permesso di costruire.
Sul punto è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale in tema di identificazione di opere precarie secondo cui la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e. 5), postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti ma) permanenti nel tempo.

Correttamente, dunque, l’amministrazione aveva qualificato la struttura come tettoia/pergolato, configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d). Secondo i giudici infatti una struttura di tal genere, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi, è subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del medesimo D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), dal momento che comporta una modifica del prospetto del fabbricato ed essendo le sue dimensioni (60 mq) di entità tale da non potersi ritenere assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale, al quale viceversa arrecano un'apprezzabile alterazione.

Dalla redazione