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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: affidamento diretto e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali
Fattispecie
L’ANAC ha emesso un parere di precontenzioso relativamente ad una procedura di affidamento diretto della fornitura del servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming e on demand e di registrazione e trascrizione dattilografa per conservazione delle sedute del Consiglio Comunale, nonché regia, assistenza tecnica e fornitura supporti tecnici per audio video.
In particolare, il secondo classificato ha chiesto un parere in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione del servizio ad una società, stante l’asserita assenza da parte di quest’ultima dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione, la mancata produzione del DURC, nonché la contemporanea partecipazione alla selezione di un operatore economico che sarebbe collegato all’aggiudicataria da vincoli di stretta parentela.
Considerazioni dell’ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 07/06/2022, n. 268, ha dapprima richiamato l'art. 83, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, e forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, nonché un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
L'ANAC ha poi rilevato che secondo le Linee guida n. 4, di cui alla Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636, l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento.
Inoltre, l'ANAC, con riferimento alla lett. m), dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, ha precisato che la valutazione da parte della stazione appaltante circa l’unicità del centro decisionale postula la sola astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, non essendo necessario che l’alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto (si veda in proposito la Sent. C. Stato 15/04/2020, n. 2426).
Infine, l'ANAC ha sottolineato che l’affidamento diretto non attribuisce alla stazione appaltante un potere incondizionato di scelta del contraente, dovendo comunque assicurarsi che l’operatore economico selezionato possegga i requisiti professionali ed economici necessari e sufficienti per eseguire l’appalto a regola d’arte, ma soprattutto non esclude la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016.
Conclusioni
Nel caso di specie, l’ANAC ha appurato l'illegittimità dell'aggiudicazione del servizio e dell'intera procedura selettiva, i cui molteplici vizi, sia in fase di elaborazione dei documenti di gara che in fase di selezione dell’affidatario, non potevano essere giustificati in ragione della tipologia di procedura scelta (ovvero Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per affidamento diretto).
Pertanto, l'ANAC ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante non fosse conforme alle disposizioni normative in materia di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e l’aggiudicazione del servizio fosse illegittima. Di conseguenza, la stazione appaltante era tenuta ad annullare in autotutela la procedura de qua e provvedere a rinnovare la gara secondo i principi enucleati dal D. Leg.vo 50/2016 di cui sopra.