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17/06/2022

Immobili ante 1967, valenza delle prove testimoniali

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull’onere della prova della preesistenza ai fini dell’esclusione dell’obbligo del titolo edilizio.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di demolizione disposto dal Comune di una tettoia priva di titolo edilizio. Secondo il ricorrente:
- il giudice territoriale non aveva valorizzato le prove testimoniali rese in un altro procedimento penale, che attestavano la risalenza del manufatto ad un’epoca precedente al 1967;
- non era stato tenuto in considerazione il legittimo affidamento del privato, stante il tempo trascorso (oltre trenta anni tra la realizzazione della tettoia e l’adozione dell’ordine di demolizione).

NECESSITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO E ONERE DELLA PROVA DELLA PREESISTENZA - In proposito si ricorda che, in termini generali, l’art. 10 della L. 06/08/1967, n. 765, ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sul territorio comunale. Prima di allora, l’art. 31 della L. 17/08/1942, n. 1150 prevedeva tale obbligo limitatamente ai centri abitati, disponendo che “chiunque intenda eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare quelle già esistenti o modificare la struttura nei centri abitati e dove esiste il piano regolatore comunale […] deve chiedere apposita licenza edilizia”. Sul tema si veda la Nota Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso.

PROVE TESTIMONIALI - Date queste premesse, C. Stato 09/06/2022, n. 4722 ha affermato che ai fini dell'accertamento della preesistenza del manufatto a prima del 1967 non avrebbe potuto attribuirsi rilievo a prove testimoniali, anche se rese in un altro processo e negli atti in questo cristallizzati. Ed infatti, nel caso di specie, il TAR aveva accertato che i documenti versati non erano sufficienti a provare la preesistenza in quanto le testimonianze risultavano generiche e in contrasto con quanto accertato dall'amministrazione nell'istruttoria tramite fotografie dei luoghi scattate nel 1975 ove non era ancora presente la contestata tettoia.

LEGITTIMITÀ DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE - Con riferimento alla seconda doglianza, i giudici hanno ribadito l’orientamento secondo il quale a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo e, allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata (C. Stato, Ad. Plen. 9/2017).

Sul tema si segnala, anche se per altri aspetti, un’altra recente sentenza del Consiglio di Stato (C. Stato 21/02/2022, n. 1222) ove i giudici hanno peraltro riconosciuto l’idoneità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da soggetti terzi ai fini della dimostrazione dell'epoca di realizzazione dell'opera, in assenza di elementi contrari forniti dall'amministrazione.
In tale controversia l’amministrazione non aveva prodotto alcun elemento di riscontro circa l’epoca di costruzione del manufatto (garage) e nessun elaborato cartografico da cui dedurre l’esistenza e la collocazione dell’opera all’epoca della sua realizzazione.

Dalla redazione