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14/06/2022

Certificazioni di regolarità contributiva e fiscale, insindacabilità della S.A.

La stazione appaltante non dispone di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, come pure della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti preposti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il RUP aveva disposto l’esclusione dalla procedura di un RTI in quanto dal risultato dell’interrogazione effettuata presso il portale AVC-Pass, risultava una posizione fiscale irregolare della mandante. Quest’ultima aveva inviato alla stazione appaltante tre diverse note da cui risultava una posizione regolare però successiva alla data dell’attestazione dell’Agenzia delle entrate.

INSIDACABILITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DEGLI ORGANI PREPOSTI - In proposito il TAR Catania 08/06/2022, n. 1554 ha affermato che in materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.

In applicazione di tale principio è stata anche ritenuta irrilevante la pretesa incompetenza dell’Agenzia provinciale in quanto, secondo il TAR, la stazione appaltante non dispone del potere di sindacare le attestazioni che sono state rese neppure sotto lo specifico profilo della competenza territoriale.

OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - Infine secondo il TAR non poteva trovare accoglimento la censura con cui l’interessata aveva lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto:
- a fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, la stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione dalla procedura, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990;
- tale conclusione non è scalfita dall’orientamento dell’ANAC, poiché, per quanto l’interlocuzione con la parte interessata sia consigliata e preferibile, l’eventuale omissione del contraddittorio procedimentale, a fronte del contenuto vincolato dell’atto, è comunque irrilevante;
- la società non aveva fornito la prova che il suo apporto collaborativo avrebbe potuto condurre ad una soluzione differente.

Sul punto il TAR ha spiegato che la ricorrente avrebbe potuto conseguire l’annullamento della determinazione adottata dalla stazione appaltante solo certificando la posizione di regolarità fiscale alla data dell’attestazione tributaria, nonché per l’intero corso del procedimento sino alla decisione di esclusione. Poiché nel caso di specie ciò non era avvenuto, il ricorso è stato respinto e confermata l’esclusione dalla gara del RTI.

Dalla redazione