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13/06/2022

Possibilità di pagare separatamente mandataria e mandanti in caso di R.T.P. o A.T.I.

In tema di appalti pubblici, il MIMS chiarisce che nel caso di partecipazione ad una procedura in forma di raggruppamento, potrebbe essere consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto delle fatture ai singoli mandanti.

Con il quesito 1250/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se, nel caso di partecipazione ad una procedura in forma di raggruppamento, potrebbe essere consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto delle fatture ai singoli mandanti.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
- l'art. 48, comma 15, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 prevede il conferimento al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto;
- ciò porta spesso a ritenere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario;
- tuttavia, si ritiene che la specificazione contenuta nell'art. 48, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016 - ai sensi del quale il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali - possa consentire alla stazione appaltante di prevedere il pagamento diretto dei mandanti;
- tale possibilità è stata prevista anche nella Circ. Min. Economia e Fin. 08/10/2009, n. 29, con la quale il Ministero precisa che la verifica di cui all'art. 48-bis del D. P.R. 29/09/1973, n. 602 (per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni) va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito;
- resta fermo che la liquidazione delle fatture ai componenti il raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto;
- l'atto costitutivo del raggruppamento conterrà un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti;
- il pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente previsto nell’atto costitutivo del raggruppamento.

Dalla redazione