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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 21/02/2013, n. 4/R
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D. P.G.R. Piemonte 21/02/2013, n. 4/R
D. P.G.R. Piemonte 21/02/2013, n. 4/R
- D.P.G.R. 01/12/2014, n. 5/R
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, previsto dall’articolo 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 R (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina l'attuazione de |
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Art. 2. - (Delega dei comuni all’Agenzia Territoriale per la Casa)1. I comuni beneficiari di finanziamenti, qualora non intendano attuare direttamente i |
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Art. 3. - (Approvazione dei programmi d’intervento)1. I programmi d’intervento di edilizia sociale sono approvati dai comuni e dalle A.T.C.. 2. Il comune o l’A.T.C. provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, assumendone pie |
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Art. 4. - (Strutture tecniche decentrate)1. La Regione, in considerazione delle funzioni di vigilanza spettanti ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 R (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata ed integrata dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 R (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), ai fini dell’attuazione dell’articolo 39, comma 1, della l.r. 3/2010 R e dell’esercizio dei compiti previsti dall’articolo 40 della richiamata l.r. 3/2010, si avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C.. |
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Art. 5. - (Competenze delle Strutture tecniche decentrate)1. I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D. di competenza la documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del programma d’intervento. 2. La S.T.D. esprime un parere o una presa d’atto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ente attuatore di integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere conclusivo o una presa d’atto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le proprie determinazioni all’ente attuatore e alla Direzione regionale competente. 3. La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente a: a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dal comune, rispetto dei massimali d |
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Art. 6. - (Contributi e rimborsi spese per i programmi d’intervento)1. Ai comuni e alle A.T.C. sono riconosciuti, a carico del finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle spese tecniche e generali per l’attuazione del programma d’intervento. 2. Per le spese tecniche e generali, calcolate sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del Decreto ministeriale 5 agosto 1994 R (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), relative agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute le seguenti aliquote percentuali: a) alla A.T.C. competente per territorio un’aliquota del 3 per cento, per le attività connesse all'espletamento delle funzioni di tesoreria dei fondi relativi all’Accordo di |
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D’INTERVENTO |
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Art. 7. - (Progetto dell’opera)1. L’ente attuatore provvede alla redazione del progetto dell’opera in app |
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Art. 9. - (Affidamento ed esecuzione dei lavori)1. Per l'affidamento e l’esecuzione dei lavori si applicano le procedure previst |
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Art. 10. - (Chiusura del programma d’intervento e assegnazione degli alloggi)1. L’ente attuatore procede alla chiusura del programma d’intervento a seguito di: a) approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere; b) acquisizione del certificato di agibilità o documento equipollente; |
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TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI D’INTERVENTO |
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Art. 11. - (Procedure per i pagamenti)1. L’ente attuatore può procedere ai pagamenti successivamente al rilascio del parere favorevole o della presa d’atto del Q.T.E. da parte della S.T.D.. Nel caso in cui sia richiesta alla Regione un’integrazione al finanziamento, il pagamento è subordinato al provvedimento regionale di concessione. |
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Art. 12. - (Accredito dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti e relativi pagamenti)1. I fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all’Accordo di programma Stato-Regione del 19 aprile 2001 sono trasferiti alle tesorerie presso le A.T.C. ai sensi della Convenzione sottoscritta il 25 luglio 2 |
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Art. 13. - (Liquidazione dei finanziamenti tramite bilancio regionale)1. La liquidazione dei fondi tramite bilancio regionale avviene secondo le modalit&agr |
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Art. 14. - (Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C)1. I fondi accantonati a favore delle A.T.C. per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 R (Norme per l’edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati: |
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TITOLO IV - STRALCIO DEGLI IMMOBILI DALL’EDILIZIA SOVVENZIONATA |
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Art. 15. - (Programmi d’intervento con lavori ultimati)1. L’ente attuatore nel caso di lavori ultimati, qualora non intenda più destinare, in tutto od in parte, l’immobile all’edilizia |
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Art. 16. - (Programmi d’intervento con lavori non ultimati)1. L’ente attuatore nel caso di lavori non ultimati, può rinunciare alla conclusione dell’intervento e restituire il finanziamento ottenuto. La rinuncia deve essere formalizzata con apposito provvedimento nel quale è data ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata, tenuto conto del fabbisogno comunale |
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 17. - (Aggiornamento dati archivio informatico regionale)1. Ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo regionale e dello svolgime |
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Art. 18. - (Inosservanze degli enti attuatori)1. I programmi d’intervento attuati in difformità dalle procedure previst |
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Art. 19. - (Norma transitoria)1. Continuano ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all’ente attuatore, ai programmi d’intervento i cui lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento: |
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Art. 20. - (Abrogazioni)1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 19, sono abrogati: |
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