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27/05/2022

Condono edilizio, valenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Secondo il Consiglio di Stato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è idonea, da sola, a provare la realizzazione dell’opera entro la data stabilita dalla legge ai fini dell’applicabilità del condono edilizio.

C. Stato 16/05/2022, n. 3841 si è pronunciato nell’ambito di una fattispecie in cui il ricorrente contestava il diniego dell’istanza di condono di alcune opere realizzate sul fondo di sua proprietà. Il Comune, sulla base dell’istruttoria procedimentale consistente nella acquisizione di fotografie aeree dei luoghi, aveva dedotto che solo una parte del fabbricato da condonare era stata realizzata prima del 31/03/2003 (data utile per l’applicazione del terzo condono edilizio).

In proposito il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Sul punto i giudici hanno affermato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell'ambito del processo amministrativo, in quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. Cioè a dire che tale dichiarazione non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione sulla base dell’esame obiettivo delle risultanze documentali.
Inoltre non può il richiedente il condono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione.

In definitiva, sul richiedente un condono edilizio grava l’onere della prova, “pieno”, di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l’ammissibilità dell’istanza di condono.

Nella fattispecie il Comune, e poi il TAR, avevano ritenuto che la aerofotogrammetria prodotta dal ricorrente (del 2003) lasciasse margini di dubbio in ordine alla effettiva superficie del fabbricato, in quanto, nel confronto con le fotografie scattate in anni successivi emergeva una differenza nell’ingombro del fabbricato, risultando un ingombro maggiore in quelle posteriori al 2004.

Tale considerazione è stata ritenuta sufficiente per affermare che i ricorrenti non avessero assolto all’onere probatorio gravante sui medesimi in ordine alla data di ultimazione delle opere oggetto di condono.

Sul tema si segnala anche C. Stato 21/02/2022, n. 1222 secondo cui, in assenza di elementi contrari forniti dall'amministrazione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da soggetti terzi possono essere considerate idonee a dimostrare l'epoca di realizzazione dell'opera (vedi la Nota: Immobili ante 1967, valenza delle dichiarazioni sostitutive di terzi).

Dalla redazione