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20/05/2022

Appalti pubblici: lock-down in Cina e guerra in Ucraina cause di forza maggiore

In tema di appalti pubblici, secondo l'ANAC l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Con la Delibera del 11/05/2022, n. 227, l'ANAC rende noto di aver rivevuto delle segnalazioni relative alle difficoltà riscontrate dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici.
Tali difficoltà sono dovute in particolare al lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, nonché al conflitto in atto in Ucraina, che ha inciso pesantemente sulla disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer.

Prese in considerazioni le disposizioni relative all'impossibilità della prestazione, l'ANAC ha deliberato che l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.
Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le relative disposizioni normative.
La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui:
- il momento della sottoscrizione del contratto;
- l’oggetto della prestazione;
- i termini previsti per l’adempimento;
- la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

Se ne sussistono i presupposti, le amministrazioni possono valutare la possibilità di:
- disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del D. Leg.vo 50/2016;
- rinegoziare i termini concordati per l’adempimento;
escludere l’applicabilità delle penali;
- procedere con la risoluzione contrattuale.

L'ANAC evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 del Codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

Inoltre, per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, l'ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di:
- inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore;
- valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.
In particolare, si suggerisce di individuare e disciplinare dettagliatamente:
- gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
- gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
- le obbligazioni contrattuale in relazione alle quali la clausola si applica;
- la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento;
- la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
- la possibilità di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Dalla redazione