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Deliberaz. G.R. Liguria 18/01/2013, n. 30

Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n. 328/2006.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 19/03/2021, n. 211
- Deliberaz. G.R. 29/03/2019, n. 226

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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


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Allegato - Criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi

Finalità

Per poter salvaguardare l'integrità dei siti Rete Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, nella pianificazione e programmazione territoriale, così come nella realizzazione di progetti ed interventi, si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti stessi, tramite apposita "valutazione di incidenza", con le modalità individuate nel presente atto.

La valutazione di incidenza ha lo scopo di verificare la compatibilità ambientale delle trasformazione del territorio attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario derivante dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti e dagli interventi.

La valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale regionale, nonché delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione dei siti Rete natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire supporto tecnico di riferimento per la redazione e la valutazione dello Studio di incidenza di cui all'art. 6 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".


Definizioni

Ente gestore: L'Ente competente preposto alla valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 28/2009;

Valutazione di incidenza: è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto/intervento che possa avere incidenze significative su un sito Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti/interventi e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Rete natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di piani/progetti/interventi, ai sensi dell'art.6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE, qualora questi non siano direttamente connessi e necessari alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, quindi previsti nella misure di conservazione o nel piano di gestione del sito in questione.

Incidenza significativa: si intende la probabilità di un piano, un progetto o un intervento di modificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato e/o produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su

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Allegato A - Contenuti dello studio di incidenza

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Iter procedurale della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi


Iter procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione di incidenza

L'iter procedurale relativo alla valutazione di incidenza è di tipo progressivo e prevede 4 fasi o livelli: a seconda delle risultanze di ciascun livello l'ente competente valuta la necessità o meno di procedere allivello successivo.

La procedura si articola come segue

Fase 1 di pre-valutazione:

Fase 2. della valutazione di incidenza;

Fase 3. della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni alternative;

Fase 4. di individuazione delle misure di compensazione.

Sono esclusi dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione di incidenza gli interventi elencati nell'allegato D in quanto strettamente inerenti alla gestione del Sito Natura 2000 o in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti.

L'esito della Valutazione di Incidenza e le sue motivazioni devono essere sempre esplicitate nell'atto di autorizzazione del piano/progetto/intervento ed il soggetto proponente è tenuto ad osservare quanto previsto nella fase di prevalutazione o di valutazione di incidenza, ivi comprese le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate.

L’autorità competente può prescrivere idonee misure di mitigazione, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo !'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.


Fase 1:

di “screening” N3


N1

La fase di pre-valutazione analizza la possibile incidenza che un progetto o intervento può avere sul sito Rete Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale prevalutazione consta di quattro momenti:

1. descrivere il progetto anche in relazione agli altri piani o progetti che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

2. determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito pur non essendo esplicitato puntualmente nei vigenti strumenti gestionali (misure di conservazione, piani di gestione).

3. identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000, individuare cioè le peculiarità ambientali dell'area oggetto di intervento (presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario o tutelate) e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, analizzare le ipotesi d'intervento indicate dal progetto o intervento e verificare le possibili interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti.

4. valutare la significatività degli eventuali effetti sul Sito Natura 2000.

La pre-valutazione d'incidenza è sempre necessaria, qualora non sia già evidente la necessità di procedere subito alla fase di valutazione d'incidenza, per tutti i progetti/interventi presentati alla Regione Liguria al fine di ottenere un finanziamento, a meno che il bando non dichiari il contrario.

“Nella fase di screening l’autorità competente verifica l’eventuale corrispondenza del proget-to/intervento/attività con i progetti/interventi/attività pre-valutati dalla Regione e l’osservanza di eventuali specifiche Condizioni d’Obbligo.” N4

Il soggetto proponente, in questa fase, può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (Allegato E) da inviare all'autorità competente alla valutazione di incidenza unitamente al progetto o alla descrizione dell'intervento.

Qualora il progetto, o l'intervento, comporti un'incidenza negativa nei confronti di un sito Rete Natura 2000 e questa venga valutata significativa dall'autorità competente alla valutazione, o se la stessa ritenga opportuno approfondire l'analisi, si procede con la successiva fase 2, che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza, sulla base di uno specifico Studio di incidenza predisposto dal soggetto proponente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attuazione del progetto o dell'intervento, pur essendo finalizzato al miglioramento del livello di conservazione della biodiversità di un habitat o di una specie, possa comportare delle incidenze negative significative su di un altro habitat o specie di interesse comunitario.


Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo

Nel caso di comunicazioni ai sensi dell'art. 109 "Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte", comma 3, del d.lgs n.152/2006 per opere di ripristino senza aumento di cubatura dell'opera preesistente la prevalutazione viene effettuata dalla Regione quale autorità competente ai sensi dell’art. 9 della I.r. n.28/2009 sulla base delle informazioni previste dal "Regolamento 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immers

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Allegato C - Criteri per la valutazione di incidenza

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e ai quali non si applicano né la prevalutazione né la valutazione di incidenza

N5

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Allegato E - Modulo di prevalutazione d’incidenza da allegare al progetto/intervento

N5

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Allegato F - Modulo di comunicazione di inizio lavori di taglio boschivo

N5


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