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17/05/2022

Appalti pubblici: il criterio del minor prezzo esclude la comparazione qualitativa

In tema di appalti pubblici, l’ANAC ha ricordato che in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante non può effettuare una comparazione qualitativa delle offerte.

Fattispecie
L’istante ha contestato la legittimità della procedura di gara, avente ad oggetto la fornitura e installazione di un’apparecchiatura medica da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, e sostenuto che la stazione appaltante, invece di aggiudicare l’appalto all’offerta più bassa, previa verifica della presenza di tutte le caratteristiche tecniche minime dell’apparecchiatura medica, avrebbe effettuato una vera e propria comparazione qualitativa tra i sistemi offerti da tutti i concorrenti introducendo, così, surrettiziamente, un criterio di aggiudicazione diverso (i.e. prezzo/qualità) da quello prestabilito dalla lettera di invito.

Dalla documentazione di gara è emerso che l’attrezzatura medica offerta dalla società istante, a differenza di quella offerta dall’aggiudicataria, è risultata carente di alcune delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis.

Considerazioni ANAC
L’ANAC ha espresso comunque un parere sull’operato della stazione appaltante al fine di garantire, anche per le future gare indette dalla medesima amministrazione, una applicazione corretta e uniforme delle norme sugli appalti pubblici.

In particolare, l’ANAC ha evidenziato che la prova pratica-funzionale e dimostrativa (prevista come eventuale dalla lettera di invito) non può essere utilizzata, come avvenuto invece nel caso in esame, per mettere a confronto i vari prodotti offerti dai concorrenti, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del minor prezzo e siano state stabilite a priori determinate caratteristiche tecniche di base non negoziabili; perché è evidente che tale comparazione, per qualsiasi ragione effettuata, finisce per mutare di fatto il criterio di aggiudicazione con l’effetto di ledere il corretto gioco concorrenziale.

La gara al minor prezzo presuppone che l’amministrazione conosca perfettamente le proprie esigenze e i propri obiettivi, li descriva puntualmente nella lex specialis e metta in concorrenza gli operatori economici esclusivamente sul prezzo, unico elemento legittimamente discriminante, laddove la prova pratica, ove prevista, servirebbe esclusivamente a verificare, preventivamente, l’esatta rispondenza di quanto dichiarato e offerto in gara con quanto richiesto dall’amministrazione.
Nel caso invece in cui si intendesse offrire agli operatori economici operanti nel mercato di riferimento la possibilità di proporre soluzioni tecniche/tecnologiche innovative o comunque sconosciute all’ente committente, che, in ipotesi, potrebbero meglio soddisfare le esigenze concrete in relazione alle specificità ergonomiche e strutturali dell’ambiente di lavoro, bisognerebbe ricorrere ad altre tipologie di gara (es.: procedura competitiva con negoziazione), oppure ad altri criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo/costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50).

Conclusioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 03/05/2022, n. 224 ha concluso che quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo la stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte; inoltre, la prova pratica, eventualmente prevista, assolve all’unica funzione di consentire la verifica, preventiva, della sussistenza delle caratteristiche tecniche (minime) dei prodotti oggetto di fornitura previste dalla lex specialis.

Dalla redazione