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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici: anticipato il termine
L'art. 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012, n. 179, prevede che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento (carte di debito e di credito), salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 179/2012 disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.
L’importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione, e non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative. Si veda Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici.
L'art. 18, comma 1, del D.L. 30/04/2022, n. 36 ha anticipato al 30/06/2022 il termine (prima fissato al 01/01/2023), a decorrere dal quale si applica la sanzione per la mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di pagamento.
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