FAST FIND : FL7016

Flash news del
29/04/2022

Oneri di urbanizzazione, scomputo solo con accettazione espressa della P.A.

Secondo il TAR Calabria il titolare del permesso di costruire può effettuare le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione soltanto in presenza dell’accettazione espressa da parte del Comune. Tale facoltà è infatti subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione che deve approvare la proposta del privato.

Il TAR Calabria (sent. 08/04/2022, n. 612) ha interpretato in tal senso il comma 2 dell’art. 16, D.P.R. 380/2001, secondo cui il titolare del permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della relativa quota di contributo, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile di quest’ultimo.

Ai fini dell'insorgenza del diritto allo scomputo non è dunque sufficiente un atto di impegno del privato, ma è necessario un accordo tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Sul punto il TAR ha ricordato gli orientamenti della giurisprudenza secondo cui:
- la possibilità prevista dal legislatore che il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione deve essere concordata tra il costruttore e il Comune mediante una convenzione urbanistica che disciplini l’esecuzione di tali opere e le relative garanzie;
- la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione può essere compiuta dal soggetto interessato solo d’intesa con l’Amministrazione comunale;
- in assenza di un accordo con l’Amministrazione volto a consentire la realizzazione diretta - di parte - delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, il soggetto che esercita lo ius aedificandi è tenuto ad adempiere a detto obbligo tramite la dazione di una somma di denaro.

L’ammissione allo scomputo costituisce infatti oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale del Comune, che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione. Spetta quindi sempre all’Amministrazione, in base all’obbligazione unilateralmente assunta dalla parte, accettare o meno la proposta e subordinarla a condizioni o prescrizioni specifiche; solo una volta intervenuta tale approvazione diviene, poi, pienamente efficace l’atto d’obbligo con il conseguente diritto allo scomputo del privato proponente.
In sostanza è necessario un atto di “accettazione” consensuale da parte dell’Amministrazione, anche informale, purché espresso.

Nella fattispecie in esame mancava:
- sia una preventiva e positiva valutazione del Comune sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del costruttore, risultante da apposita convenzione ovvero dal titolo autorizzativo degli interventi edilizi realizzati;
- sia un atto di accettazione espressa successivo alla realizzazione di tali opere.
Di conseguenza il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la presa in carico delle opere di urbanizzazione.

Dalla redazione