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25/04/2022

Demolizione e ricostruzione edifici in aree tutelate per legge, le nuove regole

Il testo modificato degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 è mirato a una liberalizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici ricadenti in aree tutelate per legge.

Il 21/04/2022 è stata definitivamente approvata in Parlamento la legge di conversione del D.L. 01/03/2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), c.d. “Decreto Bollette”.

Il testo reca modifiche agli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) concernenti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelateper legge” ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Le modifiche sono probabilmente da interpretare nel senso di una liberalizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici ricadenti in aree tutelate “per legge” ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, anche se risultano purtroppo scritte e congegnate male, suggerendo addirittura una interpretazione opposta nella documentazione a supporto dei lavori parlamentari (vedi oltre).
In attesa di auspicabili chiarimenti, si dettaglia il tutto di seguito con il testo a fronte e i necessari commenti.

Si ritiene utile premettere che sono beni paesaggistici per legge dello Stato (art.142 del D. Leg.vo 42/2004):
a) i territori costieri in una fascia di 300 metri dalla battigia;
b) i territori contermini ai laghi in una fascia di 300 metri dalla battigia;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi.

D.P.R. 06/06/2001, N. 380
Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

TESTO PREVIGENTE

NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(…)
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (…) Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(…)
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (…) Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

COMMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA
La modifica all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 si muove sul piano “definitorio, ed avrebbe la conseguenza di consentire di considerare le demo-ricostruzioni anche non “fedeli” nelle aree di cui all’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, quali “ristrutturazioni” (e non altro, non perciò “nuove costruzioni”), ai fini, ad esempio, dei “bonus” edilizi, ecc.

Si vuole rappresentare che secondo il Dossier sulla modifica normativa predisposto dal Servizio studi del Senato, la novella in esame appare invece finalizzata ad escludere gli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia anche laddove siano rispettate le condizioni previste dal sesto periodo della lettera d) (ossia il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e l’assenza di incrementi di volumetria). La cosa avrebbe anche un senso pensando al fatto che le aree tutelate per legge (coste, montagne, fumi e laghi, parchi, ecc.) sono quelle maggiormente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

 

D.P.R. 06/06/2001, N. 380
Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire

TESTO PREVIGENTE

NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
(…)

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
(…)

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

COMMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA
La modifica all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 si muove invece sul piano della disciplina del titolo abilitativo, con lo scopo di evitare quella che altrimenti sarebbe stata la conseguenza non voluta della modifica all’art. 3, lettera d), e cioè che gli interventi con modifiche di sedime, sagoma, ecc., su immobili in tali aree sarebbero sfuggiti al regime del permesso di costruire (alternativo a Super SCIA), assicurando in sostanza che in tali casi il regime amministrativo edilizio resti quest’ultimo (nonostante la modifica della predetta lettera d). In altri termini, la modifica all’art. 10 del D.P.R. 380/2001, lettera c), recupera al regime del permesso di costruire gli interventi di cui trattasi che, altrimenti, a seguito della modifica dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, lettera d), sarebbe finiti in quello della SCIA semplice.

Nel Dossier parlamentare si legge che in conseguenza dell’eccezione disposta, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.


 

 

Dalla redazione