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20/04/2022

Fonti rinnovabili negli interventi edilizi, i nuovi obblighi vigenti da giugno 2022

Dal 13/06/2022 entrano in vigore le nuove norme derivanti dal D. Leg.vo 199/2021, relative all’obbligo di copertura dei consumi energetici tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, e di installazione di una potenza minima dei medesimi impianti, negli edifici nuovi e in quelli ristrutturati. Breve panoramica dei nuovi obblighi.

L’art. 11 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, ha introdotto - in combinato disposto con l’Allegato 3 del medesimo decreto - obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante.
Le decorrenze temporali stabilite dal D. Leg.vo 28/2011 sono state ridefinite ad opera del D.L. 30/12/2016, n. 244 (cd. “Milleproroghe”).
In seguito, la materia è stata disciplinata dall’art. 26 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, e dall’Allegato III del medesimo provvedimento, che - con decorrenza dal 13/06/2022 (centottanta giorni successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 15/12/2021) - ha abrogato la previgente disciplina.
Si riporta pertanto a seguire una tabella di riepilogo sulla successione temporale degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli interventi edilizi.

DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO

RIFERIMENTI

Fino al 12/06/2022

Art. 11 e Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011

A partire dal 13/06/2022

Art. 26 e Allegato III del D. Leg.vo 199/2021

 

L’inosservanza degli obblighi concernenti l’integrazione delle fonti rinnovabili descritti comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio, ai sensi del comma 4, art. 26 del D. Leg.vo 199/2021 (in precedenza, comma 3, art. 11 del D. Leg.vo 28/2011).

Gli obblighi si applicano, ai sensi del comma 1, art. 26 del D. Leg.vo 199/2021 (in precedenza, comma 1, art. 11 del D. Leg.vo 28/2011):
1) ai progetti di edifici di nuova costruzione (si ha riguardo a tal proposito - ai sensi della lettera n), comma 1, art. 2 del D. Leg.vo 28/2011 - alla data di richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato);
2) ai progetti di ristrutturazione rilevante, come tali intendendo - ai sensi della lettera m), comma 1, art. 2 del D. Leg.vo 28/2011:
a) edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
oppure
b)
edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.

PERCENTUALI DI COPERTURA DEI CONSUMI - Ai sensi del punto 2.1, Allegato III al D. Leg.vo 199/2021, gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante per i quali i procedimenti edilizi siano avviati a far data dal 13/06/2022 sono progettati e realizzati in modo da garantire - tramite il ricorso a impianti alimentati da fonti rinnovabili - il contemporaneo rispetto della copertura:
1) del 60% (65% per gli edifici pubblici) dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
2) del 60% (65% per gli edifici pubblici) della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Non sono invece previsti, come nel regime previgente (vedi avanti) requisiti meno stringenti per i centri storici.

POTENZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DA INSTALLARE - Ai sensi del punto 2.3, Allegato III al D. Leg.vo 199/2021, per gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante per i quali i procedimenti edilizi siano avviati a far data dal 13/06/2022, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:

P = k * S

dove:
- k è una costante uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2, senza tenere in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

Per gli edifici pubblici, la potenza elettrica degli impianti da installare è incrementata del 10% (la formula dovrà pertanto essere modificata in P = k * S * 1,1). Non sono invece previste, come invece nel regime previgente deroghe per i centri storici.

 

Dalla redazione