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15/04/2022

Appalti pubblici: illegittima la richiesta di garanzia per mancata fruizione di bonus fiscali

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ritenuto illegittima la clausola della lettera di invito contemplante la presentazione di una polizza finalizzata a garantire la stazione appaltante dai rischi derivanti dalla mancata fruizione di bonus fiscali, in conseguenza di atti e/o fatti dell’operatore economico aggiudicatario.

Fattispecie
È stata sottoposta all'ANAC una richiesta di parere in relazione ad una procedura negoziata, nella forma dell’accordo quadro di cui all’art. 54, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale di alcuni stabili da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 e da compensare - nella misura del possibile - mediante il cd. sconto in fattura di cui alla lett. a) dell'art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020
In particolare, è stato chiesto se la stazione appaltante potesse rinunciare alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una polizza di garanzia contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione dei bonus fiscali in conseguenza di atti e/o fatti dell'operatore economico aggiudicatario (in via esemplificativa, mancata fruizione del superbonus 110% per mancato rispetto dei termini di completamento dell'opera, ovvero esecuzione di opere e/o impiego di materiali difformi rispetto alla progettazione asseverata, ovvero a quelle previste dalla normativa cd. superbonus) e delle sanzioni eventualmente irrogate dalla Agenzia delle Entrate.

Parere ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/03/2022, n. 162 ha ritenuto tra l'altro:
- illegittimamente apposta la clausola della lettera di invito contemplante la presentazione, al momento della stipula dell’accordo-quadro, di una polizza finalizzata a garantire la stazione appaltante dai rischi derivanti dalla mancata fruizione di bonus fiscali, in conseguenza di atti e/o fatti dell’operatore economico aggiudicatario, non trovando riscontro nelle disposizioni del Codice appalti ed esulando dal sistema di garanzie delineato dal legislatore, costituendo al contempo un onere aggiuntivo per l’aggiudicatario, nonché affetta da un vizio di irragionevolezza, quanto al fatto che la stessa, tra l’altro, è stata richiesta dalla stazione appaltante in assenza di adeguata analisi preventiva in ordine alla sua disponibilità sul mercato assicurativo;
- che la stazione appaltante non può disapplicare la clausola contemplante la garanzia in esame, tenuto conto che le regole contenute nella lex specialis vincolano lo stesso ente che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o incongruamente formulate, facendo salvo l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, rimesso al prudente apprezzamento della medesima.

Dalla redazione