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29/03/2022

Decreto Sostegni-ter convertito in legge: clausole revisione prezzi, compensazione e accordi quadro

In materia di appalti pubblici, il Decreto Sostegni ter (D.L. 27/01/2022, n. 4) convertito in legge prevede l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali, la compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione per variazioni eccedenti il 5%, nonché misure relative agli accordi quadro.

In tema di contratti pubblici, il D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter, convertito in legge con la L. 28/03/2022, n. 25) ha adottato misure al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

Tali misure si applicano, fino al 31/12/2023, per l'affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27/01/2022 (data di entrata in vigore del Decreto), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data.
In particolare, ai sensi dell'art. 29, del D.L. 4/2022, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, D. Leg.vo 50/2016.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Si veda in proposito Decreto Sostegni-ter: clausole revisione prezzi e compensazione negli appalti pubblici.

Inoltre, l'art. 29, comma 11-bis, del D.L. 4/2022, inserito dalla legge di conversione, prevede che In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del D. Leg.vo 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 29/03/2022, le stazioni appaltanti possono utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022 (che prevede l'approvazione di apposite linee guida per la loro determinazione) fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.
Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in base agli esiti delle rilevazioni effettuate con il decreto del MIMS, il quale determina le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.L. 4/2022.

Dalla redazione