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24/03/2022

Individuazione del titolo edilizio per la realizzazione di una tettoia

Secondo il TAR Campania, le coperture (tettoie) che modificano stabilmente lo stato dei luoghi non rientrano nella manutenzione straordinaria e non sono assentibili tramite una SCIA.

FATTISPECIE - La controversia riguardava un ordine di demolizione di una tettoia di circa 32 mq. realizzata con travi e pilastri in legno e con copertura di perline di legno e tegole. La tettoia poggiava da una parte sul muro di confine e dall’altra sul fabbricato adiacente. Secondo il ricorrente la copertura era finalizzata alla protezione degli impianti tecnologici sottostanti che, a suo avviso, non poteva nemmeno definirsi propriamente come un volume, trattandosi di un’area aperta.

Il TAR Campania-Napoli 17/02/2022, n. 1065 ha ritenuto l’opera ascrivibile agli interventi di nuova costruzione, come tale assoggettabili al permesso di costruire, escludendo che si potesse trattare di manutenzione straordinaria, sulla base dei seguenti principi giurisprudenziali.

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Ai fini della esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Pertanto quando le tettoie - anche se effettuate in aderenza al fabbricato - incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. Pertanto la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice SCIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

PRESENTAZIONE DI UNA DIA (SCIA) TARDIVA - In conclusione il TAR ha affermato che per la tettoia in contestazione, opera di non rilevante entità, stabilmente ancorata al suolo e dotata di autonomia funzionale, occorreva il previo rilascio di un permesso di costruire. Quanto alla avvenuta presentazione da parte del ricorrente di una DIA tardiva, il suo preteso “consolidamento” non è stato ritenuto idoneo a fungere da titolo abilitativo in sanatoria, e tanto proprio in ragione della necessità del rilascio di permesso di costruire per la tipologia di opera di cui si trattava.

Dalla redazione