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29/03/2022

Cessione credito e sconto in fattura bonus edilizi: applicazione nuove regole

Con la risposta a FAQ dell’Agenzia delle entrate in data 17/03/2022 è stato chiarito anche l’ambito temporale di applicazione delle nuove norme su cessione credito e sconto in fattura bonus edilizi, alla luce del succedersi dei diversi decreti.

Vedi aggiornamento: Cessione crediti bonus fiscali edilizi: disciplina dal 01/05/2022

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L’art. 1 del D.L. 25/02/2022, n. 13, ha rivisto la disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, modificando in senso meno restrittivo le norme in proposito già poco tempo prima introdotte dal comma 1, art. 28 del D.L. 27/01/2022, n. 4 (vedi @Limiti alla cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi, che contestualmente sono state abrogate).

NUOVE NORME SU CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA BONUS EDILIZI - Per effetto delle modifiche, a partire dal 26/02/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 13/2022) la facoltà di successiva cessione si articola come segue.

A) IN CASO DI SCONTO IN FATTURA:
* l’impresa o professionista che concede lo sconto in fattura può cederlo ad altro soggetto (qualsiasi soggetto);
* a seguire, vengono permesse due ulteriori cessioni (quindi in totale tre cessioni oltre all’iniziale sconto in fattura concesso dall'impresa o dal fornitore), di cui la prima (quella eseguita dall’impresa o dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura) è “jolly” (a qualsiasi soggetto), mentre le altre sono consentite solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari vigilati e iscritti all’apposito albo (art. 106 del D. Leg.vo 385/1993), oppure di società appartenenti a un gruppo bancario (a sua volta iscritto all’albo di cui all’art. 64 del D. Leg.vo 385/1993), oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D. Leg.vo 209/2005.

B) IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO:
* a partire dal primo cessionario del credito (cioè il soggetto che acquista il credito) vengono permesse due ulteriori cessioni (quindi in totale tre cessioni compresa la prima eseguita dal contribuente), di cui la prima  (quella eseguita dal contribuente committente degli interventi) è “jolly” (a qualsiasi soggetto), mentre le altre sono consentite solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari vigilati e iscritti all’apposito albo (art. 106 del D. Leg.vo 385/1993), oppure di società appartenenti a un gruppo bancario (a sua volta iscritto all’albo di cui all’art. 64 del D. Leg.vo 385/1993), oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D. Leg.vo 209/2005.

C) CESSIONI PARZIALI: con il nuovo comma 1-quater, art. 121 del D.L. 34/2020 si prevede che:
* i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) in materia edilizia non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
* a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento citato.
Le nuove norme sul divieto di cessione parziale e sul codice identificativo si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 01/05/2022.

Resta ferma, ai sensi del comma 3, art. 28 del D.L. 4/2022, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove norme.

AMBITO TEMPORALE, RISPOSTA A FAQ AGENZIA ENTRATE - Ai sensi del Provv. Agenzia entrate 04/02/2022, n. 37381 (emanato quando erano ancora vigenti le norme, più restrittive, introdotte dall’art. 28 D.L. 4/2022, vedi Regime transitorio cessioni crediti multiple, tempo fino al 17/02/2022), è stato previsto un regime transitorio in base al quale si consentiva che tutte le opzioni comunicate all’Agenzia entrate prima del 17/02/2022 (termine inizialmente stabilito al 07/02/2022 dal comma 2, art. 28 del D.L. 4/2022) potessero essere oggetto di un ulteriore passaggio, a prescindere dal percorso fatto in precedenza. Il termine in questione è invece fissato al 07/03/2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (vedi Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche).
Le norme di cui all’art. 1 del D.L. 13/2022 sono invece vigenti dal 26/02/2022.
A dirimere l’intreccio di termini, l’Agenzia entrate ha redatto una opportuna risposta, che risponde alla domanda su quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente al 26/02/2022 hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Secondo l’Agenzia entrate, è possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate.

EVENTO

TIPO

ULTERIORI CESSIONI

Prima  cessione o sconto

Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16/02/2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati

Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17/02/2022

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati

Sconto comunicato all'Agenzia dal 17/02/2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati

Cessioni successive alla prima

Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16/02/2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati

Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16/02/2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17/02/2022

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati

(*) Si ritiene che in questa tabella, al posto di 17/02/2022 debba leggersi 07/03/2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020.

NORME ANTIRICLAGGIO - In tutti i casi resta ferma l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio previste dall’art. 122-bis del D.L. 34/2020, comma 4, del decreto Rilancio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Detto articolo prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni all’Agenzia - anche successive alla prima - nel caso in cui vengano individuati determinati “profili di rischio” concernenti:
* la coerenza e la regolarità dei dati indicati;
* correlazione tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni;
* analoghe cessioni effettuate in precedenza tra gli stessi soggetti.
La misura riguarda anche le comunicazioni successive alla prima, e le opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Le cessioni e relative comunicazioni riacquistano efficacia in caso di esito negativo dei controlli oppure decorsi 30 giorni.

 

Dalla redazione