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15/03/2022

Appalti pubblici e procedura negoziata senza bando: chiarimenti ANAC

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti sulle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando prevista dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) per i contratti sotto soglia.

Procedura negoziata senza bando
L’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.
L’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
- 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.
Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30/06/2023.

Individuazione degli operatori economici
La disposizione sopra richiamata stabilisce espressamente che per la procedura negoziata da svolgere previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici (in base all’importo del contratto), le stazioni appaltanti procedono all’individuazione degli stessi in base a indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura selettiva) o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'ANAC, con il parere del 12/01/2022, n. 13, richiama il contenuto delle Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con la Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636.
In tali Linee guida si specifica che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. 
La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e ss. delle citate Linee guida n. 4.
Per gli obblighi di pubblicità relativi all'avvio di tali procedure, si veda Deroghe temporanee contratti sotto soglia: chiarimenti del MIT sugli obblighi di pubblicità.

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Dalle considerazioni svolte, deriva quindi che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità indicate nelle citate Linee guida n. 4, preordinate a garantire (tra l’altro) il rispetto dei criteri di trasparenza e imparzialità che regolano l’affidamento dei contratti pubblici.

Non appare consentito, invece, individuare detti operatori economici mediante consultazione del Casellario informatico delle imprese, previsto e disciplinato dall’art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.
Tale possibilità, infatti, oltre a non essere prevista dalle disposizioni sopra richiamate in materia di procedura negoziata senza bando, appare altresì non coerente con le previsioni del citato art. 213, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 e con le funzioni assegnate dal legislatore al predetto Casellario Informatico.
Il Casellario Informatico costituisce una banca dati gestita dall’ANAC, contenente notizie e informazioni sugli operatori economici, trasmesse da questi ultimi, dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, come meglio indicato nel Regolamento adottato dall’ANAC (Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delib. ANAC 29/07/2020, n. 721) e non può essere inteso come un elenco/albo professionale dal quale la stazione appaltante può attingere al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate finalizzate all’affidamento di contratti pubblici.

Dalla redazione