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14/03/2022

Modifiche al contratto di appalto dopo l’aggiudicazione

Secondo il TAR Toscana il principio di immodificabilità del contratto di appalto non ha carattere assoluto, essendo ammesse le variazioni e gli adeguamenti che non alterano la natura complessiva dell’appalto.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dell’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale. La Regione aveva apportato, dopo l’aggiudicazione, alcune variazioni al contratto, prevedendo adeguamenti economici per coprire l’aumento del costo delle materie prime e i cali di introito derivanti della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19. Secondo il ricorrente, la Regione aveva nella sostanza rinegoziato le condizioni contrattuali a favore dell’aggiudicatario ancor prima della stipula del contratto, modificando in tal modo gli assetti posti alla base del confronto concorrenziale con conseguente affidamento senza gara di un contratto diverso.

MODIFICHE AMMESSE - Il TAR Toscana 25/02/2022, n. 228 non ha invece ritenuto fondate tali argomentazioni e ha chiarito che il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto. Ed infatti, secondo il diritto europeo, non sono ammesse, dopo l’aggiudicazione, solo le modifiche al contratto che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell’appalto iniziale.
In particolare ciò avviene solo quando le modifiche previste hanno l’effetto:
a) di estendere l’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario;
c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi.
Tali principi hanno trovato attuazione anche nella disciplina interna prevista dal Codice dei contratti pubblici il quale, in particolare, all’art. 106, D. Leg.vo 50/2016, ha fra l’altro esemplificato quelle che sono le modifiche sostanziali incompatibili con la trasparenza e la par condicio e ammesso in via generale quelle modifiche il cui valore resti al di sotto del 10% salvo che alterino la natura complessiva del contratto.

MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE - Secondo il TAR poi la disciplina delle concessioni prevede una elasticità ancora maggiore in tema di rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Il fatto che la concessione determini il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo non vale a connotarne la causa come aleatoria; operano quindi anche in riferimento a tale tipologia contrattuale i rimedi volti a ricalibrare il rapporto qualora siano intervenuti fatti obiettivi che alterino in misura significativa l’equilibrio fissato dal piano economico finanziario, fra i quali è espressamente contemplata la revisione del contratto (art. 165 comma 6, D. Leg.vo 50/2016).

Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la indizione di una gara per l’affidamento della concessione di trasporto pubblico locale costituisce un impegno straordinario per l’amministrazione, oltre a rispondere ad esigenze essenziali della collettività. Per questo i suoi esiti non possono essere vanificati in ragione di qualunque sopravvenienza che imponga una revisione delle condizioni contrattuali originariamente fissate, dovendosi pervenire alla sua reiterazione, così come in fase di esecuzione del contratto, solo se le modifiche assumano carattere essenziale.

Dalla redazione