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11/03/2022

Sisma 2016: ricostruzione immobili tutelati senza autorizzazione paesaggistica

Il Ministero della cultura ha evidenziato che per la ricostruzione conforme degli edifici tutelati danneggiati dal sisma del 2016 non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Una Nota del Ministero della cultura (MiC) del 07/03/2022 ha messo in evidenza che, in merito agli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016 e localizzati nei comuni del cratere, oltra a quanto già previsto dall'art. 149 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione), non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari;
- le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione, di cui all'ultimo periodo dell'’art. 12, comma 2, del D.L. 189/2016.

Tale orientamento è conforme al Parere del 22/02/2022 dell'ufficio giuridico del Commissario Strordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016, nel quale si richiamano, tra l'altro, l'art. 3-bis del D.L. 24/10/2019, n. 123, l'art. 8 dell'Ord. P.C.M. 09/05/2020, n. 100, l'art. 5 dell'Ord. P.C.M. 22/08/2020, n. 107.

Dalla redazione