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11/03/2022

Concetto di precarietà dell’opera e definizione di pergolato

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul concetto di precarietà dell’opera edilizia e sulle caratteristiche del pergolato ai fini dell’esclusione della necessità del permesso di costruire.

FATTISPECIE - Nel caso di specie veniva contestato il sequestro probatorio di un manufatto in legno, disposto per accertarne la natura eventualmente abusiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e) (interventi di nuova costruzione), e art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. c), in quanto realizzato senza il previo rilascio del permesso di costruire. In particolare si trattava di un manufatto bullonato a terra, composto da quattro pilastri in legno sui quali era stato installato un graticcio di travi.

In proposito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 07/03/2022, n. 8090 ha fornito chiarimenti sul concetto di precarietà dell’opera e sulle caratteristiche dei pergolati ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento al permesso di costruire.

CONCETTO DI PRECARIETÀ DELL’OPERA - Quanto alla natura precaria dell'opera edilizia, la Corte ha precisato che essa non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità: quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare. Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di "nuova costruzione", per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente individua - tra gli altri - i manufatti leggeri, anche prefabbricati, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5). La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall'art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-bis), per individuare le opere che possono essere liberamente eseguite.
Inoltre, la oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio (permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall'incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati, con la precisazione che nemmeno il carattere stagionale dell'attività implica di per sé la precarietà dell'opera.
In sostanza la temporaneità dell'esigenza che l'opera precaria è destinata a soddisfare è solo quella che non è suscettibile di incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull'assetto e sull'uso del territorio.
Nel caso di specie dunque non rilevavano né il materiale utilizzato (il legno), né il fatto che non fosse fissato al suolo in modo inamovibile, viceversa ciò che andava accertato era se l'opera fosse o meno destinata a soddisfare esigenze temporanee.

CARATTERISTICHE DEL PERGOLATO - Con riferimento alla possibilità di qualificare il manufatto come un pergolato, sottraendolo all’assoggettamento del titolo edilizio, la Corte ha evidenziato che dalla relazione tecnica risultava che l’opera era composta da quattro pilastri in legno (delle dimensioni di cm. 16x16 l'uno) disposti a maglia rettangolare avente lati mt. 4,4 x 4,4, sui quali era stato installato un graticcio di travi di mt. 5,90 x 6,30 e ancorata al suolo mediante bulloni.
Sul punto ha ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale un'opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare. In altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.
A ciò va aggiunto che anche il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) descrive i pergolati come strutture di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha annullato l’ordinanza che escludeva la necessità del permesso di costruire, rinviando la Tribunale per un nuovo giudizio.

Dalla redazione