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08/03/2022

Immobili ante 1967, valenza delle dichiarazioni sostitutive di terzi

Secondo il Consiglio di Stato, in assenza di elementi contrari forniti dall'amministrazione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da soggetti terzi sono idonee a dimostrare l'epoca di realizzazione dell'opera.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente contestava un ordine di demolizione relativo ad un garage in muratura privo di titolo edilizio e di autorizzazione sismica in area classificata agricola dal vigente PRG. In particolare lamentava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che, in merito alla data di edificazione del garage, la stessa aveva offerto l'unico elemento probatorio a sua disposizione, idoneo a suo avviso ad offrire un valido riscontro per attestare la preesistenza del contestato intervento edilizio in epoca anteriore al 1967, costituito nello specifico da tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi.

TITOLO ABILITATIVO - C. Stato 21/02/2022, n. 1222 ha ricordato che, in termini generali, l’art. 10 della L. 06/08/1967, n. 765, ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sul territorio comunale. Prima di allora, l’art. 31 della L. 17/08/1942, n. 1150 prevedeva tale obbligo limitatamente ai centri abitati, disponendo che “chiunque intenda eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare quelle già esistenti o modificare la struttura nei centri abitati e dove esiste il piano regolatore comunale […] deve chiedere apposita licenza edilizia”.
Sul tema si veda la Nota Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio.

DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO - La definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

ONERE DELLA PROVA DELLA PREESISTENZA - Ciò posto, i giudici hanno ribadito che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso. Tuttavia, se quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova contraria si trasferisce in capo all’amministrazione.
Applicando tale principio al caso in esame, il Consiglio di Stato ha rilevato che:
- mentre da un lato la ricorrente, al fine di dimostrare la risalenza del garage in muratura oggetto dell’ordine di demolizione al 1962, aveva depositato alcune dichiarazioni sostitutive di terzi;
- dall’altro lato, a fronte di tali dichiarazioni, il provvedimento impugnato del Comune forniva elementi non risolutivi in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto (si limitava infatti a riportare che il garage era esistente nell'anno 1975, mentre non era presente in alcune fotografie effettuate nel 1954).

In sostanza l’amministrazione non aveva prodotto:
- alcun elemento di riscontro circa l’epoca di costruzione del garage;
- alcun elaborato cartografico da cui dedurre che l’opera fosse, all’epoca della sua realizzazione, collocata nel centro abitato.

Non vi erano dunque motivi per considerare inattendibili le dichiarazioni depositate dalla ricorrente e, conseguentemente, il provvedimento impugnato è stato annullato.

Dalla redazione