FAST FIND : NR29038

D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2012, n. 0274/Pres.

L.R. 9/2007, art. 95. Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 25/07/2022, n. 095/Pres.
- D. Pres. R. 17/07/2014, n. 0152/Pres.
- D. Pres. R. 27/03/2018, n. 089/Pres.
- D. Pres. R. 27/04/2018, n. 0113/Pres.
- D. Pres. R. 23/01/2019, n. 08/Pres.
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Premessa

IL PRESIDENTE

 

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

VISTO, in particolare, l'articolo 95 della legge regionale 9/2007, il quale dispone che con regolamento, denominato "regolamento forestale", emanato previo parere della Commissione consiliare competente, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di:

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge fo

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Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95 della legge forestale, disciplina le seguenti materie:

a) pianificazione e programmazione forestale;

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Art. 3 - Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali

1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:

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CAPO II - Pianificazione e programmazione forestale
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Art. 4 - Disposizioni generali sulla pianificazione forestale.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi nel settore forestale e contiene gli indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, è lo strumento di pianificazione della proprietà silvo-pastorale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei progetti

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Art. 5 - Redazione e approvazione del PFR

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il PFR, di cui all'articolo 4, comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materi

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Art. 6 - Redazione, approvazione e attuazione del PGF

1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale, utilizzando il programma informatico messo a disposizione gratuitamente dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere il PGF limitatamente alle proprietà silvo-pastorali della Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione.

2. Il PGF è redatto sulla base di:

a) direttive tecniche generali adottate con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Direttore Centrale;

b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta, a cura del Servizio in accordo con l

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Art. 7 - Redazione e approvazione del PFI

1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale. I dipendenti regionali possono redigere il PFI limitatamente alle proprie

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Art. 8 - Redazione e approvazione della SF

1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, è identificativa di una proprietà forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a PGF.

2. La SF è redatta dai dottori agronomi e dottori forestali e, per superfici private inferiori ai 5 ettari anc

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CAPO III - Disciplina delle attività di gestione forestale
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Sezione I - Tagli boschivi, progetti e procedure
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Art. 9 - PRFA e direzione lavori

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della medesima legge e può comprendere, in maniera integrata, i progetti relativi ai seguenti interventi:

a) manutenzione della viabilità forestale principale;

b) realizzazione e manutenzione di viabilità forestale secondaria;

c) infrastrutture di accesso al bosco di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), della legge forestale;

d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco;

e) interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale.

2. Il PRFA è redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in conformità alle direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale; fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Gi

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Art. 10 - Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale.

1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale e per quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e superiori a 200 metri cubi lordi, è presentata dichiarazione di taglio con allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante.

2. In presenza di pianificazione forestale è redatta la sola dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

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Art. 11 - Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale

1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA, è redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

a) assegno di massa legnosa da 15 a 200 metri cubi lordi nelle fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui; N17

b) assegno di massa legnosa, o

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Art. 12 - Modalità della dichiarazione di taglio

1. La dichiarazione di taglio è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione.

2. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando la tavola decima del sistema delle tariffe di Algan, con riferimento all'allegato C, per le foreste non pianifi

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Sezione II - Governo e trattamento dei boschi
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Art. 13 - Adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge forestale, l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è garantito quando, su pendenze qualsiasi per superfici superiori a 3.000 metri quadrati ovvero su pendenze superiori al 70 per cento per superfici superiori a 1.500 metri quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, commi da 2 a 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a), 11 e 12, e d

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Art. 14 - Obbligo del governo ad alto fusto

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non sono soggetti al taglio da più di trentacinque anni, lo IAF all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetua

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Art. 15 - Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dello IAF, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, per interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico nonché in caso di condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero nel caso di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, sa

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Art. 16 - Epoca per il taglio dei boschi

1. È consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi di avviamento all'alto fusto e per i cedui.

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Art. 17 - Potature e taglio del sottobosco arbustivo

1. Nei boschi di alto fusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità

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Art. 18 - Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge forestale nelle superfici oggetto di utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco, se presenti:

a) mediamente un albero ogni 2 ettari con arrotond

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Art. 19 - Forme di governo dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;

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Art. 20 - Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo.

Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre dall'ultimo tagl

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Art. 21 - Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'articolo 23.

2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati nell'articolo 23, ma comun

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Art. 22 - Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 14, è obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione rimangono in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i sogget

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Art. 23 - Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato viene effettuato secondo i seguenti principi e parametri, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri;

b) boschi a prevalenza di castagno: almeno dodici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di a

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Art. 24 - Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati in aree ecologicamente non adeguate, può essere eseguito il taglio di sgombero:

a) quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo;

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Art. 25 - Recupero e trattamento dei castagneti da frutto

1. Il trattamento per il recupero dei castagneti da frutto non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 47 se eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad ettaro, con diametro superiore a 40 ce

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Art. 26 - Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si intende per:

a) piante: i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri; convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;

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Art. 27 - Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo

1. Nelle fustaie monoplane di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o

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Art. 28 - Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità delle fustaie

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità nelle fustaie è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni

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Art. 29 - Divieto di taglio raso delle fustaie

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, è vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi da 2 a 5. Per taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo, in assenza di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, il divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione del bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalità di cui all'articolo 9, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habit

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Art. 30 - Taglio di maturità delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a 12, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee.

2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

3. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito:

a) tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni superficie d'intervento è distanziata dall'altra di almeno 150 metri;

b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di

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Art. 31 - Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio, il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque piante mature. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non supera complessivamente il 30 per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non è inferiore a 1

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Sezione III - Modalità di taglio, concentramento, avvallamento ed esbosco
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Art. 32 - Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi è realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento.

2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammucchiati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

3. L'ammucchiamento di cui al

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Art. 33 - Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi

1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

2. Fermi restando gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco

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Art. 34 - Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti

1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate, sono vietati:

a) l'avvallamento del legname lungo pendici, canaloni e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali;

b) il concentramen

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Sezione IV - Disciplina della gestione dei lotti boschivi di proprietà pubblica
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Art. 35 - Fondi per le migliorie boschive

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge forestale, gli enti pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme derivanti dalla vendita di legn

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Sezione V - Boschi in situazioni speciali
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Art. 36 - Gestione dei boschi in situazioni speciali

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono a rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili e, in particolare:

a) boschi presenti sulle rupi;

b) boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;

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Sezione VI - Alberi di natale
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845747 9235039
Art. 37 - Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio.

1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dagli estremi catastali, nella quale è indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti modalità

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CAPO IV - Imprese forestali

N3

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Art. 38 - Imprese forestali

N4

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica, funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale, sono effettuati da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

2. In deroga al comma 1, le utilizzazioni forestali fino a 200 metri cubi lordi possono ess

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845747 9235044
Art. 39 - Elenco regionale delle imprese forestali

N21

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali), nell’elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 9/2007 e gestito dal Servizio, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 4, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;

b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

2. Le imprese iscritte sono distinte nelle seguenti categorie:

a) categoria I: imprese, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, attività in ambito forestale;

b) categoria II: imprese agricole come definite all'

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845747 9235047
Art. 39-bis - Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014

N22

1. Ai fini dell’esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui al

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Art. 40 - Patentino per operatore forestale

N23

1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell’ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli

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Art. 41 - Competenze

N4

1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda di iscrizione nell�

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CAPO V - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco

N5

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Art. 42 - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco

N4

1. Le strade forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007, caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, sono classificate in:

a) st

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Art. 43 - Procedure relative alla viabilità forestale

1. Gli interventi di viabilità forestale principale di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, in quanto infrastrutture forestali di carattere permanente a fondo stabilizzato che costituiscono interruzione della superficie boscata e che alterano lo stato dei luoghi, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto leg

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Art. 44 - Procedure relative alle vie aeree di esbosco

1. Nei boschi di alto fusto e in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3 e secondo le indicazioni del PRFA.

2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a) e b), è la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a 1.200 metri è soggetta all'autorizzazione dello IAF, che può

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CAPO VI - Arboricoltura da legno
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Art. 45 - Modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale gli impianti di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3.

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Art. 46 - Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti

1. Il soggetto che procede all'impianto di cui all'articolo 45, comma 1, effettua la rimessa delle fallanze e provvede allo smaltimento dei materiali non biodegradabili costituiti dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters.

2. È vietato l'esercizio del pascolo sino a quando

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CAPO VII - Tutela dei boschi
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Art. 47 - Trasformazione dei boschi

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge forestale è vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatti salvi i casi in cui la trasformazione è autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge forestale e i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale, nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), l'autorizzazione di cui al presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione prevista all'articolo 48.

3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale è presentata allo IAF, corredata da:

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CAPO VIII - Vincolo idrogeologico
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Sezione I - Norme e procedure per la trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico in altra destinazione d'uso e per interventi soggetti a dichiarazione o esenti da formalità nei medesimi terreni
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Art. 48 - Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge forestale, ogni attività comportante trasformazione di terreni soggetti al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto 3267/1923, in altra destinazione d'uso, è subordinata al rilascio di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50 e 51 della legge forestale.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo IAF dal proprietario, corredata di:

a) documentazione attestante la titolarità del richiedente, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della

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Art. 49 - Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 1, con interventi che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee; N14

b) la realizzazione e manutenzione straordinaria delle piste forestali di cui all'articolo 42, comma 3; N11

c) la realizzazione e manutenzione straordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 2; N19

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Art. 50 - Attività non soggette ad autorizzazione né a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni formalità, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione ordinaria di viabilità forestale di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3;N1

b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 4;N8

c)

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Sezione II - Prescrizioni per i terreni cespugliati, per quelli pascolati e per il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
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Art. 51 - Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde.

3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento, il taglio degli arbusti è sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la c

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Art. 52 - Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3.

3. Nei prati, nei prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

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Art. 53 - Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati è sempre consentito ad esclusione del caso in cui il bosco sia in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto e sino a che i soggetti della rinnovazione no

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CAPO IX - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
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Art. 54 - Criteri generali di redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti

1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di recupero, è redatto da

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Art. 55 - Approvazione e attuazione del piano di recupero

1. Il piano di recupero è predisposto dal Comune territorialmente competente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e per trenta giorni sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

2. Entro

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CAPO X - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 56 - Norme transitorie

1. Per i contratti di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a trova

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Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) il D.P.G.R. n. 0571/Pres. del 1987;

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Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A - Glossario dei termini selvicolturali

Ai sensi dell'articolo 3, le principali definizioni relative ai termini selvicolturali utilizzati ai fini del regolamento sono riportate nel presente allegato. Si tratta di definizioni semplificate, utili al fine di cercare di uniformare il linguaggio e di consentire di avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto più trasparenti le scelte tecniche di gestione forestale.

 

INDICE DELLE DEFINIZIONI

1. MASSA AD ETTARO (o consistenza o provvigione)

2. NUMERO DI PIANTE

3. GOVERNO (forma di governo)

a) Ceduo

b) Fustaia

4. STRUTTURA DEL BOSCO

a) monoplana

b) biplana

c) multiplana

5. TRATTAMENTO

a) Tagli intercalari

1) gli sfolli

2) le ripuliture

3) i diradamenti

b) Tagli di maturità

1) il taglio raso

2) i tagli successivi

3) il taglio colturale

6. PERIODO DI RITORNO

a) Turno

b) Periodo di curazione

7. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA

a) Novelleto

b) Spessina

c) Perticaia

d) Fustaia adulta

e) Fustaia matura

8. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTERCALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE

a) Rinfoltimento

b) Ripulitura

c) Sfollo

d) Diradamento

e) Taglio di preparazione

9. TIPI DI DIRADAMENTO

a) Basso

b) Selettivo o alto

10. TAGLI DI MATURITÀ O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE

a) Taglio raso

b) Tagli successivi

1) taglio di sementazione

2) taglio secondario

3) taglio di sgombero

c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario

11. TAGLI DI MATURITÀ APPLICATI ALLE FUSTAIE MONOPLANE

a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:

1) taglio a buche

2) taglio a strisce

3) taglio marginale

4) taglio di sementazione

4.1 uniformi

4.2 su piccole superfici

b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:

1) taglio secondario

2) taglio di sgombero

3) taglio a gruppi

4) tagli successivi a gruppi

5) taglio ad orlo

6) tagli successivi ad orlo

12. TAGLI DI MATURITÀ APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE

a) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale

1) uniforme

2) disforme

3) taglio a scelta o taglio saltuario

4) taglio a scelta commerciale

13. TAGLIO FITOSANITARIO

14. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE

a) Termini generali

1) Pollone

2) Allievo

3) Matricina

b) Tipi di Ceduo

1) Ceduo semplice

2) Ceduo matricinato

3) Ceduo composto

4) Ceduo invecchiato

15. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI

16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA

a) Conversione per invecchiamento

b) Conversione per matricinatura intensiva

17. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA

18. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE

19. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

a) Taglio

b) Allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura)

c) Concentramento

d) Esbosco

1) per via terrestre

2) per via aerea

e) Sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher, forwarder

20. UNITÀ DI MISURA DEL LEGNAME

a) metro cubo (m3)

b) metro stero (mst)

c) tonnellata (t)

21. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE

22. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO

23. LEGNA DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI

24. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN

25. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)

26. UNITÀ DI MISURA DELLA SUPERFICIE

a) Ettaro (ha)

b) Decara (daa)

c) Ara (a)

27. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA

28. PENDENZA

29. RIPRESA

 

1. MASSA ad ettaro (o consistenza o provvigione)

Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato ad ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.

2. NUMERO DI PIANTE (ad ettaro)

Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore a 17,5 centimetri misurato a metri 1,30; convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri.

A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nella sezione II del Capo III del regolamento, al fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

 

Numero piante per ettaro

(n. piante/ha)

Distanza media tra le piante

(in metri)

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Allegato B - Scheda forestale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Volumi unitari per classe diametrica ai fini dell'applicazione della tavola decima del sistema delle tariffe di Algan

 

Classe diametrica (cm)

Volume unitario (m³)

20

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Allegato D - Valore convenzionale ad ettaro dei raggruppamenti tipologici di boschi in condizioni di adeguata vitalità

 

TABELLA A - BOSCHI GOVERNATI A CEDUO SEMPLICE

 

articolo 20

Raggruppamento tipologico

Valore convenzionale/ha euro

comma 1

Boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani

1.000

comma 1

Boschi puri di castagno

1.300

 

 

TABELLA B - BOSCHI GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO, COMPOSTO E BOSCHI CEDUI INVECCHIATI

 

articolo 23

Raggruppamento tipologico

Valore convenzionale/ha euro

comma 1, lettera a)

Boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco

2.600

comm

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