FAST FIND : FL6889

Flash news del
22/02/2022

Concorsi di progettazione e di idee: ripartito il fondo per la progettazione territoriale

Con Decreto del Presidente del Consiglio sono stati definiti, per il 2021 e il 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni a valere sul Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale.

Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale
L’art. 6-quater del D.L. 20/06/2017, n. 91, inserito dall’art. 12 del D.L. 10/09/2021, n. 121, prevede che, per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, è istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, al quale accedono tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, nonché le città metropolitane e le province, ricompresi nelle suddette aree e sulla base delle classi demografiche.

Bandi tipo
Ai sensi dell’art. 6-quater, comma 10, del D.L. 91/2017, sono stati adottati i bandi tipo, con schema di disciplinare di gara, da utilizzare per i concorsi di progettazione in due gradi e per i concorsi di idee (si veda Concorsi di progettazione e di idee: Bandi tipo ANAC per la progettazione territoriale).

Ripartizione delle risorse
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella G.U. del 18/02/2022, n. 41 (S.O. n. 6), ha definito, per gli anni 2021 e 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli enti beneficiari a valere sul suddetto Fondo.
L’importo complessivo di 161.515.175 euro è ripartito tra i comuni sulla base delle classi demografiche e nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata all’art. 6-quater, del D.L. 91/2017. Il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario è riportato nell’allegato A al Decreto.

Misure finanziate
Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui agli artt. 152-157 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), che dettano la disciplina dei concorsi di progettazione e di idee.
Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
Le proposte devono essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Spese ammissibili
Possono essere finanziate dal Fondo le spese relative ai premi per la messa a bando dei concorsi, i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica nei Comuni fino a 5.000 abitanti, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l'avvio delle procedure, le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attività tecnico amministrative di supporto, le imposte e le tasse.
Non sono invece ammesse le spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.

Gli enti beneficiari sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento; i bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti disposti per l’intera somma assegnata, entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.

Dalla redazione