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10/02/2022

Trasformazione del solaio di copertura in terrazzo

Secondo il TAR Piemonte, la trasformazione del solaio di copertura in terrazzo comporta un aumento del carico urbanistico e necessita del permesso di costruire.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dell’estensione di un balcone al tetto di copertura dell’edificio adiacente, mediante sopraelevazione del solaio di quest'ultimo (in origine non allo stesso livello del balcone). Secondo il ricorrente gli interventi non costituivano ristrutturazione edilizia, bensì attività edilizia libera, con conseguente inapplicabilità dell'ordine di demolizione intimato dal Comune. Inoltre deduceva la lesione del legittimo affidamento, in quanto aveva acquistato l’immobile già dotato del terrazzo.

TRASFORMAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA IN TERRAZZO - Il TAR Piemonte 18/01/2022, n. 51 ha osservato che l’opera contestata non consisteva nella sola realizzazione di un solaio mediante rialzo del tetto dell’edificio confinante, ma nella creazione, attraverso tale rialzo, di un terrazzo in sostituzione del precedente balcone.
Pertanto gli interventi non potevano essere inquadrati nell’attività edilizia libera in quanto determinavano la costituzione ex novo di un terrazzo che avrebbe generato una ulteriore superficie calpestabile a servizio dell’abitazione del ricorrente.
Sul punto i giudici hanno richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, avvenuta trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, è necessario il permesso di costruire, non essendo realizzabile detta trasformazione tramite semplice SCIA, né tramite comunicazione di inizio lavori ex art. 6, D.P.R. 380/2001. Difatti, diversamente dal solaio, la realizzazione di un terrazzo comporta un incremento di carico urbanistico, giacché modifica gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo, rendendolo ontologicamente diverso da quello preesistente e, quindi, rientra nella ristrutturazione edilizia (pesante) richiedente, ex art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), il rilascio del permesso di costruire.
Risultava dunque corretta la misura demolitoria disposta dal Comune ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.P.R. 380/2001.

ESCLUSIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - I giudici hanno infine ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive, avendo carattere reale, può essere irrogato, oltre che nei confronti del responsabile, anche nei confronti dell’attuale proprietario del bene estraneo all’abuso. Di conseguenza è irrilevante che l’intervento non sia stato eseguito dal ricorrente ma da taluno dei suoi danti causa. Inoltre, poiché il provvedimento è rigorosamente vincolato ai presupposti di legge, esso è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività e non richiede l’esplicazione delle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, neppure laddove l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla sua realizzazione, il titolare attuale non ne sia responsabile e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Dalla redazione