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01/02/2022

Appalti pubblici: concorsi di progettazione e nomina della commissione giudicatrice

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha chiarito che anche nei concorsi di progettazione la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Fattispecie
La Regione Sicilia aveva bandito, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, un concorso internazionale di progettazione, con procedura aperta a due gradi, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo Centro Direzionale Regione Sicilia.
In particolare si richiedeva, dopo l’espletamento del 2° grado, la redazione di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo centro direzionale che accogliesse tutti gli edifici dell’Amministrazione e delle società collegate dislocati nelle varie sedi di Palermo, per un importo complessivo dei lavori pari a 270.000.000 euro.
Dall’esame della documentazione è emerso che la commissione di concorso è stata nominata un mese e mezzo prima la data fissata per la scadenza delle offerte prevista nel bando.

Considerazioni in diritto
L'ANAC, con la Delibera 794/2021, ha precisato che tale situazione integra una violazione dell’art. 77, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 - norma applicabile anche al concorso di progettazione stante il rimando normativo di cui all’art. 154, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 - ai sensi del quale la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l’anonimato dei commissari nella fase partecipativa.
La medesima regola viene ribadita anche nelle Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatricii” approvate con Delib. ANAC 16/11/2016, n. 1190 (aggiornata con la Delib. ANAC 10/01/2018, n. 4), in cui al punto 1.1.4 si afferma che l’insediamento della commissione debba avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed almeno 15 giorni prima della data prevista per l’apertura delle offerte.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la regola della posteriorità della nomina della commissione rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è posta a presidio della trasparenza (intesa in senso più lato rispetto al senso della generale accessibilità alla attività amministrativa) e della imparzialità della procedura (Sent. C. Stato Ad. Plen. 07/05/2013, n. 13).
Da altro punto di vista, l'ANAC osserva che la disciplina specifica dei concorsi di progettazione non contiene alcuna espressa deroga tale da giustificare, nel caso di specie, la nomina della commissione giudicatrice con modalità e tempistiche diverse dalla normativa richiamata.
Sotto il profilo sostanziale, la conoscenza dei commissari in un momento antecedente al termine della scadenza delle offerte potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara nonché la predisposizione dell’offerta. 

Conclusioni
Pertanto, la posteriorità della nomina della commissione rappresenta un principio di carattere generale, e dunque applicabile anche ai concorsi di progettazione, a prescindere da un rinvio formale alla norma di cui all’art. 77, comma 7, del d. Leg.vo 50/2016 da parte dell’articolo 155 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo.
Inoltre, l'ANAC ricorda che le commissioni di gara devono essere composte da soggetti privi di qualsiasi interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o interferenza nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Il dovere di terzietà dei commissari costituisce un corollario dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza cui deve ispirarsi tutta l’azione amministrativa.

Conseguenze
Quanto alle conseguenze dell’illegittima nomina della commissione effettuata in violazione delle regole di cui all'art. 77, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016, l'ANAC rileva che la giurisprudenza propende per la caducazione della stessa con conseguente travolgimento per illegittimità derivata degli atti di gara e successiva rinnovazione dell'intero procedimento.
In un’ottica maggiormente garantista, la violazione della norma costituirebbe, tuttavia, vizio dell'intera procedura di gara solo qualora la nomina anticipata della commissione sia stata in concreto suscettibile di incidere sull’indipendenza dei commissari e sugli elementi discrezionali delle loro valutazioni, essendo, dunque, necessaria una valutazione caso per caso.

Dalla redazione