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27/01/2022

Modifiche alle finestre, qualificazione e titolo edilizio necessario

Il Consiglio di Stato ha affermato che la trasformazione di finestre in portefinestre non rientra nell’attività edilizia libera, ma è assentibile tramite SCIA. Nella pronuncia sono contenute anche precisazioni sulla nozione di volume tecnico e sulla necessità dell’autorizzazione del Genio civile per la realizzazione di un ascensore interno.

FATTISPECIE - La ricorrente contestava l’annullamento di una SCIA avente ad oggetto opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché un “modesto ampliamento” di un locale sito al piano superiore, il tutto da realizzarsi ai sensi delle norme della L.R. Calabria 21/2010 (Piano Casa). Il TAR respingeva il ricorso (e quindi confermava l'irregolarità di quanto realizzato) sulla base delle seguenti motivazioni:
1) nella SCIA non risultava l’apertura delle portefinestre, che invece era stata effettuata in modifica delle finestre già esistenti;
2) in luogo una struttura in legno per tenda parasole ed un locale tecnico - come indicato nella segnalazione - era stata realizzata una struttura esterna sorretta da pilastrini e rivestita con cartongesso con predisposizione di un bagno;
3) assenza dell’autorizzazione del Genio civile per la predisposizione dell’ascensore interno mediante bucatura dei solai.
Per il TAR dunque si trattava di opere abusive, in quanto prive del titolo edilizio/autorizzativo necessario.

C. Stato 24/01/2022, n. 467 ha confermato la decisione del TAR sulla base delle seguenti considerazioni.

TRASFORMAZIONE DELLE FINESTRE IN PORTEFINESTRE - Con riferimento al punto 1, la ricorrente non negava di aver modificato le finestre preesistenti mediante rimozione della “veletta” posta sotto il parapetto, né contestava di non averne dato evidenza nella SCIA, ma giustificava l’omissione deducendo l’irrilevanza degli interventi. Il Consiglio di Stato ha invece affermato che solo gli interventi c.d. di “edilizia libera” possono essere realizzati in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, e fra tali interventi - individuati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 nonché dall’art. 3, lett. e.5), D.P.R. 380/2001 - non sono riconducibili quelli che si compendiano nella trasformazione di finestre in portefinestre. Un simile intervento invece, comportando una modifica dei prospetti, é sussumibile tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), e deve essere segnalato con SCIA (art. 22, D.P.R. 380/2001).

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA ESTERNA E NOZIONE DI VOLUME TECNICO - Per le opere indicate al punto 2, i giudici hanno ritenuto che non fossero riconducibili a quelle indicate dalla SCIA, determinando uno stato dei luoghi comunque diverso da quello prospettato nello stato di progetto della segnalazione. Sul punto è stato ricordato che la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza.
Nel caso di specie quello che era stato indicato come “locale tecnico” nella SCIA risultava, invece, essere un locale agibile anche come sala da bagno/servizi che realizzava una volumetria rilevante per il rispetto dei parametri edilizi e urbanistici.

ASCENSORE INTERNO E AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE - Infine, per quanto concerne il punto 3, la ricorrente sosteneva che la realizzazione di un ascensore interno, finalizzato ad abbattere barriere architettoniche, rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera se non incide sulla struttura portante dell’edificio. In proposito il Consiglio ha rilevato che la normativa regionale non consentiva tale tipologia di interventi (installazione di ascensore con aperture nei solai) senza il preventivo parere dell'Ufficio tecnico regionale. Inoltre, anche se gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe, rientrano tra i lavori di edilizia libera - come specificato anche nel Glossario unico per le opere di edilizia libera di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, emanato in attuazione dalla disciplina sulla SCIA recata dal D. Leg.vo 222/2016 - è tuttavia evidente che tale normativa va raccordata con quella che disciplina gli interventi edilizi in zona sismica e in particolare con gli artt. 94 e segg. del D.P.R. 380/2001 che disciplinano, a prescindere dal titolo edilizio necessario, l'obbligo di autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione.

Dalla redazione